Art. 14.
  1. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui
al  comma 5  dell'art. 3 della legge n. 61/1998, si applica anche per
l'esecuzione  degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici
che  non abbiano subito danni almeno significativi e pertanto esclusi
dal contributo.