Art. 2.
  1.  La  regione  Emilia-Romagna  provvede  alla  individuazione dei
territori dei comuni interessati e, nei limiti delle somme assegnate,
adotta,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle
infrastrutture   danneggiate,   individuando,   altresi',   gli  enti
attuatori.  Possono  essere  ricompresi  nel  piano ed attuati con le
procedure   e  deroghe  di  cui  alla  presente  ordinanza  ulteriori
interventi  urgenti  finanziati  dalle amministrazioni statali, dalla
regione  e  dagli  enti locali e, comunque, strettamente connessi con
l'evento  calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla
prevenzione del rischio.
  2. Il piano comprende, altresi', interventi a sostegno dei soggetti
privati  e delle attivita' produttive volti a favorire il piu' rapido
ritorno  alle  normali  condizioni  di vita, e il concorso agli oneri
relativi  agli  interventi  eventualmente  disposti  anche dagli enti
locali nella prima fase dell'emergenza.
  3.  Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi
e   prevenire  il  ripetersi  dei  danni  per  le  popolazioni  e  le
infrastrutture   in   concomitanza   di   eventi  analoghi  a  quelli
verificatisi.
  4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia
di  intervento,  preliminarmente  alla  sua attuazione, e' sottoposto
alla  presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per
stralci   e  puo'  essere  rimodulato  ed  integrato  con  la  stessa
procedura.
  5. Gli interventi infrastrutturali d'emergenza ricompresi nel piano
dovranno  essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa
d'atto  di  cui  al  comma  4,  e  dovranno essere completati entro i
successivi dodici mesi.