Art. 20. 1. All'applicazione del disposto di cui all'art. 26, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, provvede direttamente il Dipartimento per i servizi tecnici al quale vengono trasferite le risorse che sono versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.