Art. 20.
  1.  All'applicazione  del  disposto  di  cui  all'art. 26, comma 2,
dell'ordinanza  n.  3061/2000,  provvede direttamente il Dipartimento
per i servizi tecnici al quale vengono trasferite le risorse che sono
versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione
al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.