Art. 24. 1. Per il potenziamento e la gestione della rete accelerometrica nazionale e dell'osservatorio sismico delle strutture; per l'aggiornamento delle mappe di rischio del territorio nazionale e per gli approfondimenti sulla vulnerabilita' sismica degli edifici ordinari e strategici; per le attivita' di gestione dell'emergenza: aggiornamento del sistema informativo, scenari e stima delle perdite, interventi provvisionali; per la messa a punto di metodologie e strumenti per la informazione alla popolazione, e' assegnato al Servizio sismico nazionale un finanziamento straordinario di L. 8,5 miliardi che sara' versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.