Art. 24.
  1.  Per  il  potenziamento e la gestione della rete accelerometrica
nazionale   e   dell'osservatorio   sismico   delle   strutture;  per
l'aggiornamento delle mappe di rischio del territorio nazionale e per
gli   approfondimenti  sulla  vulnerabilita'  sismica  degli  edifici
ordinari  e  strategici; per le attivita' di gestione dell'emergenza:
aggiornamento del sistema informativo, scenari e stima delle perdite,
interventi  provvisionali;  per  la  messa  a  punto di metodologie e
strumenti  per  la  informazione  alla  popolazione,  e' assegnato al
Servizio  sismico  nazionale un finanziamento straordinario di L. 8,5
miliardi  che  sara'  versato  in  conto  entrate  dello Stato per la
successiva riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.