Art. 26.
  1.  Gli  oneri  relativi  all'attivazione delle disposizioni di cui
agli articoli 1, 4, 15, 18, 22 e 24, per un importo complessivo di L.
63,5  miliardi sono posti a carico delle disponibilita' del centro di
responsabilita'  20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353
"Fondo della protezione civile").