Art. 26. 1. Gli oneri relativi all'attivazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 15, 18, 22 e 24, per un importo complessivo di L. 63,5 miliardi sono posti a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile").