Art. 3.
  1.  I  soggetti  attuatori,  per la redazione dei progetti relativi
agli   interventi   del   piano,  possono  affidare  anche  a  liberi
professionisti  specifici  incarichi  avvalendosi, ove occorra, delle
deroghe di cui al successivo comma 4.
  2.  La  regione provvede al coordinamento dell'attuazione del piano
di  cui  all'art.  2,  e  approva i progetti a mezzo di conferenza di
servizi  da  attuare  entro  sette  giorni  dalla  disponibilita' dei
progetti.  Qualora  alla  conferenza  di servizi il rappresentante di
un'amministrazione  invitata  sia  risultato  assente  o comunque non
dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo  dalla  loro  presenza e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al   fine   dell'assenso.   La  regione  puo'  comunque  assumere  la
determinazione  di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di
motivato  dissenso  espresso  da  una  amministrazione  preposta alla
tutela    ambientale   paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la
determinazione  della  regione e' subordinata, in deroga all'art. 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.
17,  comma  3,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e successive
modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi
entro quindici giorni dalla richiesta.
  3.  I  pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti
nel  piano  che  si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla  conferenza  di  servizi  di  cui al comma precedente, in deroga
all'art.  17,  comma 24  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  Per  l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli
interventi   e'  autorizzata,  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3 art. 5, art. 6,
comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
    legge  7 agosto  1990,  n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive
modificazioni;
    legge  11 febbraio  1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995,  n.  216,  e  18 novembre  1998,  n.  415,  art. 6, comma 5, ed
articoli 9,  16,  17,  19,  20,  21,  23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le
disposizioni  del decreto del Presidente Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554,  strettamente  collegate  all'applicazione  delle suindicate
norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
    legge regionale 24 marzo 1975, n. 18;
    regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53;