Art. 4. 1. Per gli interventi urgenti conseguenti gli eventi alluvionali che, nel periodo dal 10 al 14 giugno 2000 hanno colpito il territorio delle provincie di Cuneo e Torino e' concesso alla regione Piemonte un contributo di lire 15 miliardi. 2. Per l'adozione degli interventi di cui al comma 1, la regione Piemonte si avvale delle procedure e disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza. 3. E' altresi' consentita la deroga alle seguenti disposizioni: legge regionale 19 novembre 1975, n. 54; legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni, articoli 7 e 7-ter; legge regionale 21 marzo 1984, n. 8, articoli 11 e 18; legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.