Art. 4.
  1.  Per  gli  interventi urgenti conseguenti gli eventi alluvionali
che, nel periodo dal 10 al 14 giugno 2000 hanno colpito il territorio
delle  provincie  di Cuneo e Torino e' concesso alla regione Piemonte
un contributo di lire 15 miliardi.
  2.  Per  l'adozione  degli interventi di cui al comma 1, la regione
Piemonte  si  avvale  delle  procedure  e  disposizioni  di  cui agli
articoli 2 e 3 della presente ordinanza.
  3. E' altresi' consentita la deroga alle seguenti disposizioni:
    legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;
    legge   regionale   29 giugno   1978,   n.   38,   e   successive
modificazioni, articoli 7 e 7-ter;
    legge regionale 21 marzo 1984, n. 8, articoli 11 e 18;
    legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.