Art. 5.
  1.  Allo  scopo  di  favorire  il  processo  di  ricostruzione e in
particolare per facilitare la scelta di imprese esecutrici dei lavori
in   possesso   dei  necessari  requisiti  giuridici,  organizzativi,
finanziari e tecnici, da parte di soggetti privati, singoli o riuniti
in  consorzio  ai  sensi  dell'art.  3, comma 5, articoli 4 e 8 della
legge  30 marzo 1998, n. 61, titolari di contributi per interventi di
ricostruzione  o ripristino con miglioramento sismico di importo pari
o   superiore  a  300  milioni,  le  regioni  possono  predisporre  e
periodicamente aggiornare un elenco di imprese qualificate e portarlo
a conoscenza dei cittadini interessati.