Art. 5. 1. Allo scopo di favorire il processo di ricostruzione e in particolare per facilitare la scelta di imprese esecutrici dei lavori in possesso dei necessari requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, da parte di soggetti privati, singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 5, articoli 4 e 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, titolari di contributi per interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico di importo pari o superiore a 300 milioni, le regioni possono predisporre e periodicamente aggiornare un elenco di imprese qualificate e portarlo a conoscenza dei cittadini interessati.