Art. 16. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del Presidente ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attivita' normativa. Il Dipartimento assicura altresi' alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare: a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari; b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge; c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti; d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza; e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche nonche', per quanto di competenza, del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese; f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari; g) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo; h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente; i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; j) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione; k) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo; l) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica e cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita' degli uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale. 2. Il Dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366: a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea; b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno. 3. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare, nonche' il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Dipartimento assicura il collegamento funzionale con la segreteria tecnica del Nucleo, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 32. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.