Art. 16.
         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
  1.  Il  Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi e' la
struttura   che,  nell'ambito  del  Segretariato  generale,  fornisce
supporto  all'attivita' di coordinamento del Presidente ed assiste il
Sottosegretario  alla  Presidenza e il Segretario generale in materia
di  attivita'  normativa.  Il  Dipartimento  assicura  altresi'  alla
Presidenza  la  consulenza  giuridica  di carattere generale. Esso in
particolare:
    a) coordina  e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa
del   Governo,   verificandone,  sulla  base  delle  indicazioni  del
Dipartimento  per  i  rapporti  con il Parlamento, la coerenza con il
programma dei lavori parlamentari;
    b) provvede,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dai Ministri
competenti  e in coordinamento con il Dipartimento per i rapporti con
il  Parlamento,  all'istruttoria  degli  emendamenti,  governativi  o
parlamentari, relativi ai disegni di legge;
    c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la
qualita'  dei  testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche
con  riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione,
all'efficacia   per  la  semplificazione  e  il  riordinamento  della
legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
    d) verifica  la  sussistenza  dei presupposti per il ricorso alla
decretazione d'urgenza;
    e) verifica,  con  l'ausilio  delle  amministrazioni dotate delle
necessarie competenze tecniche nonche', per quanto di competenza, del
Nucleo  per  la  semplificazione  delle  norme  e delle procedure, le
relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo
delle  iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino
il  quadro  normativo  nazionale  e  comunitario  di riferimento, gli
eventuali   precedenti  della  Corte  costituzionale,  gli  obiettivi
perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove
disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e
alle imprese;
    f) verifica  le  relazioni  predisposte  dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
    g) coordina  e  promuove  l'istruttoria  relativa  all'iniziativa
regolamentare del Governo;
    h) attua  la  revisione  tecnico-formale  dei  testi  normativi e
redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e
formula  le  proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento
legislativo esistente;
    i) esprime  pareri  giuridici e sovrintende al contenzioso curato
dalla    Presidenza;    cura   l'istruttoria   delle   questioni   di
costituzionalita'  e  i  relativi rapporti con gli uffici della Corte
costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
    j) cura  i  rapporti con le autorita' amministrative indipendenti
relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
    k) cura,  in  collegamento  con  il  Dipartimento  per gli affari
regionali   e   le   segreterie   delle  Conferenze  Stato-regioni  e
Stato-citta',  gli  adempimenti  preliminari  per  l'espressione  dei
pareri sugli atti normativi del Governo;
    l) svolge  le  attivita'  di ricerca e documentazione giuridica e
cura,   per   il  tramite  della  biblioteca  di  Palazzo  Chigi,  la
documentazione  economica  e  tecnica  necessaria  alla funzionalita'
degli  uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attivita'
che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal
Presidente,  dal  Sottosegretario  alla  Presidenza  o dal Segretario
generale.
  2.  Il  Dipartimento,  ai  sensi e con le modalita' dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
    a) assiste  il  Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie  nella  fase  ascendente  del  processo  di  adozione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di
infrazione avviate dall'Unione europea;
    b) assicura,  quanto al processo di formazione e di attuazione in
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della
situazione  normativa  ed  economica  interna  e la valutazione delle
conseguenze  dell'introduzione  delle  norme comunitarie sull'assetto
interno.
  3.   Operano   in   raccordo   funzionale   con   il  Dipartimento,
relativamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i  settori
legislativi  dei  Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio,
che  integrano  il  Dipartimento  stesso  ove  l'affidamento  venga a
cessare, nonche' il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle
procedure. Il Dipartimento assicura il collegamento funzionale con la
segreteria  tecnica  del Nucleo, nell'ambito delle attivita' previste
dall'art. 32.
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di nove servizi.