Art. 30.
               Ufficio di Segreteria della Conferenza
                   Stato-citta' e autonomie locali
  1.   L'Ufficio   di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie  locali  espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo
svolgimento   delle   attribuzioni   della   Conferenza   stessa,  in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni  della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni    assunte;    all'attivita'    istruttoria   connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza
o   da   questa   svolti,   assicurando   il  necessario  raccordo  e
coordinamento  dei  competenti  uffici  dello Stato e delle autonomie
locali;  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione  ed  alla  collaborazione  tra  le amministrazioni dello
Stato  e  le  autonomie  locali.  L'Ufficio  cura,  d'intesa  con  la
segreteria  della  Conferenza  Stato-regioni,  a  norma dell'art. 29,
comma  3,  l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della Conferenza unificata.
  2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.