Art. 31.
                  Ufficio per il controllo interno
  1.   L'Ufficio   per   il   controllo   interno  esercita,  per  il
perseguimento degli obiettivi e con le forme indicate dall'art. 6 del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  la valutazione e il
controllo  strategico sull'attivita' amministrativa della Presidenza,
direttamente  riferendone  al Segretario generale, per quanto attiene
al  funzionamento  delle  strutture  che  compongono  il Segretariato
generale,  ed  ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate
alla  responsabilita'  dei  medesimi. L'Ufficio opera in posizione di
autonomia  funzionale.  A  richiesta  del  Segretario  generale,  dei
Ministri  senza  portafoglio  o  dei  Sottosegretari,  l'Ufficio puo'
fornire elementi per la valutazione dei capi delle strutture generali
destinatari delle direttive generali sull'azione amministrativa. Alla
direzione  dell'Ufficio  e'  preposto  un  collegio  composto  da tre
membri,  scelti  dal  Presidente con proprio decreto tra dirigenti di
prima  fascia  o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di
comprovata  professionalita'.  Con il medesimo decreto e' nominato il
presidente  del  collegio,  che  e'  il capo della struttura ai sensi
dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 7.