L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 15 giugno 2000;
  Premesso che:
    l'art.  3,  comma  3.1,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio
1999,  n.  13/99  (di  seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che,
entro   centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  medesima
deliberazione,  il  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
presenti  all'Autorita', per l'approvazione, un regolamento recante i
criteri   per   valutare   la   compatibiita'   delle   richieste  di
vettoriamento  con  la  salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale;
    il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale non ha potuto
provvedere   a   quanto   disposto  dall'art.  3,  comma  3.1,  della
deliberazione  n. 13/99, entro la scadenza ivi prevista, in quanto, a
quella data, non aveva ancora assunto la titolarita' e le funzioni di
gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  ai sensi di quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    l'art.  3,  comma  3.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che,
qualora  il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti
il  regolamento  di  cui  al  comma  3.1  del  medesimo  articolo per
l'approvazione,   l'Autorita'  adotta  il  regolamento  sentiti,  ove
ritenuto  necessario,  i  gestori delle reti stabilite sul territorio
nazionale;
    nel  corso della predisposizione del regolamento di cui sopra, e'
emersa  altresi'  la  necessita' di integrare la disciplina contenuta
nella  deliberazione  n.  13/99 con riferimento alle modalita' per la
richiesta  del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e per
la   valutazione   della   compatibilita'   della   medesima  con  la
salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale;
    l'Autorita'   ha   diffuso  il  documento  per  la  consultazione
approvato  in  data  9 febbraio 2000 "Regolamento recante procedure e
criteri   ai   fini  della  valutazione  della  compatibilita'  delle
richieste  di  vettoriamento  con  la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale" (di seguito: documento
per la consultazione);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato    25 giugno   1999,   recante   la   determinazione
dell'ambito   della   rete   elettrica   di  trasmissione  nazionale,
pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 151 del 30 giugno 1999;
  Viste:
    la deliberazione n. 13/99;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  15 giugno  2000,  n.  108/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000;
  Considerato che:
    la  societa'  Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
(di  seguito:  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale)  ha
trasmesso  all'Autorita',  con lettera in data 1o ottobre 1999 (prot.
GRTN/P/50155),  un  documento  recante  criteri tecnici ai fini della
verifica  di  compatibilita'  delle richieste di vettoriamento con la
salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale;
    in  mancanza  del regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della
deliberazione   n.  13/99,  i  gestori  delle  reti,  ai  fini  della
valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con
la   salvaguardia   della  sicurezza  di  funzionamento  del  sistema
elettrico  nazionale,  hanno adottato il criterio di sicurezza N-1, e
che  il  gestore  della rete di trasmissione nazionale, nel documento
"Massima  capacita' di trasporto di energia elettrica in importazione
sulle reti di interconnessione con l'estero: rapporto concernente gli
ulteriori   adempimenti   del  gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale previsti dalla delibera n. 179/99", inoltrato all'Autorita'
con  lettera  in  data  18 aprile  2000  (prot. gestore della rete di
trasmissione  nazionale  AD/P/20000039),  ha  indicato l'idoneita' di
tale  criterio  ai  fini  della  verifica  della  salvaguardia  della
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
    l'UCTE    (Union   pour   la   Coordination   du   Transport   de
l'Electricite')  ha raccomandato l'adozione del criterio di sicurezza
N-1   che   garantisce   adeguati   livelli   di   sicurezza   e   di
interoperabilita' delle reti interconnesse;
  Considerate  le  osservazioni  inviate  dai  soggetti interessati a
seguito della diffusione del documento per la consultazione;
  Ritenuto che:
    ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di
vettoriamento  con  la  salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del  sistema  elettrico nazionale sia opportuno confermare l'adozione
del  criterio  di sicurezza N-1 su proposta del gestore della rete di
trasmissione  nazionale, il quale rimane responsabile della sicurezza
di funzionamento del medesimo sistema elettrico;
    la  disciplina  del  servizio  di  vettoriamento debba, altresi',
includere  la  definizione delle modalita' per la presentazione delle
richieste  di  vettoriamento,  per  la  valutazione delle medesime da
parte  dei  gestori  delle  reti  stabilite  sul territorio nazionale
nonche'  per  l'assolvimento  da  parte  del  gestore  della  rete di
trasmissione  nazionale  del  compito  di coordinamento tra i gestori
delle  reti  interessate e che, pertanto, sia necessario integrare la
deliberazione n. 13/99 tenendo conto di tali ulteriori aspetti;
    l'Autorita'   attraverso  la  diffusione  del  documento  per  la
consultazione   abbia  dato  l'opportunita'  ai  gestori  delle  reti
stabilite   sul   territorio  nazionale  di  inviare  osservazioni  e
suggerimenti,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2,
della deliberazione n. 13/99;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute  all'art.  2  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, integrate come segue:
    a) corrente  limite di funzionamento permanente di un elemento di
rete  e'  il  valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo'
trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
    b) corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di
rete  e'  il  valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo'
trasportare  per  un  tempo  definito  a  partire  da  condizioni  di
funzionamento prestabilite;
    c) criterio  N-1  e' il criterio di sicurezza che prevede che, in
tutte  le  situazioni  di funzionamento di una rete, la perdita di un
qualsiasi  elemento non comporti il superamento delle correnti limite
di funzionamento degli altri elementi della rete medesima;
    d) esercizio   e'   l'utilizzazione   degli   impianti  elettrici
componenti   le   reti   elettriche   secondo  procedure  codificate.
Dell'esercizio  fanno  parte: la conduzione degli impianti, il pronto
intervento,  la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed
il monitoraggio sugli impianti;
    e) interconnessione  di  reti  elettriche  e' il collegamento fra
reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica;
    f) interoperabilita'  di  reti elettriche o connessione operativa
tra  reti  elettriche sono le condizioni operative di due o piu' reti
interconnesse,  determinate  dalle  attivita' di gestione, esercizio,
manutenzione  e  sviluppo  delle  stesse,  in  cui  e'  garantito  il
funzionamento coordinato delle reti medesime;
    g) manutenzione  e' l'insieme delle operazioni e degli interventi
finalizzati  al  mantenimento  o  al ripristino dell'efficienza e del
buon  funzionamento  degli  impianti  elettrici,  avuto  riguardo  al
decadimento delle prestazioni;
    h) programma  orario e' il profilo temporale di potenza elettrica
impegnata ai fini del vettoriamento;
    i) rete  di  distribuzione  e'  una qualunque rete con obbligo di
connessione  di  terzi  fatta  eccezione  per la rete di trasmissione
nazionale,  ivi  incluse le porzioni limitate della medesima. nonche'
per  la  porzione  della  rete  di proprieta' della societa' Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  non  facente  parte  della rete di trasmissione
nazionale;
    j) rete  elettrica  e' il complesso di impianti, linee e stazioni
per  la  movimentazione  di  energia  elettrica  e  la  fornitura dei
necessari servizi ausiliari;
    k) richiesta  di  vettoriamento e' l'istanza di attivazione di un
vettoriamento   ovvero  di  modifica  dei  punti  di  consegna  e  di
riconsegna di un contratto di vettoriamento in essere;
    l) sicurezza  intrinseca  e'  la condizione operativa di una rete
elettrica  in  cui, in tutte le situazioni di funzionamento, non sono
presenti violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente
e transitorio degli elementi della rete;
    m) sviluppo  e'  l'insieme  degli interventi sulla rete elettrica
che  comportano  un adeguamento o un potenziamento della capacita' di
trasporto,  trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un
incremento della flessibilita' operativa della rete o una dismissione
di elementi di rete;
    n) valutazione   di   compatibilita'   e'  la  valutazione  della
compatibilita'  delle  richieste di vettoriamento con la salvaguardia
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
    o) verifica   di   interoperabilita'   e'   la   verifica   della
compatibilita'     delle     richieste     di    vettoriamento    con
l'interoperabilita' delle reti elettriche;
    p) verifica   di   sicurezza  intrinseca  e'  la  verifica  della
compatibilita'  delle  richieste  di  vettoriamento  con la sicurezza
intrinseca;
    q) vettoriamento  internazionale  e' il vettoriamento che prevede
almeno  un  punto di consegna o di riconsegna situato al di fuori del
territorio nazionale.