L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 15 giugno 2000; Premesso che: l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale presenti all'Autorita', per l'approvazione, un regolamento recante i criteri per valutare la compatibiita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha potuto provvedere a quanto disposto dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, entro la scadenza ivi prevista, in quanto, a quella data, non aveva ancora assunto la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti il regolamento di cui al comma 3.1 del medesimo articolo per l'approvazione, l'Autorita' adotta il regolamento sentiti, ove ritenuto necessario, i gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale; nel corso della predisposizione del regolamento di cui sopra, e' emersa altresi' la necessita' di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento alle modalita' per la richiesta del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e per la valutazione della compatibilita' della medesima con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione approvato in data 9 febbraio 2000 "Regolamento recante procedure e criteri ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale" (di seguito: documento per la consultazione); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999; Viste: la deliberazione n. 13/99; la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; Considerato che: la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha trasmesso all'Autorita', con lettera in data 1o ottobre 1999 (prot. GRTN/P/50155), un documento recante criteri tecnici ai fini della verifica di compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; in mancanza del regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, i gestori delle reti, ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, hanno adottato il criterio di sicurezza N-1, e che il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel documento "Massima capacita' di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero: rapporto concernente gli ulteriori adempimenti del gestore della rete di trasmissione nazionale previsti dalla delibera n. 179/99", inoltrato all'Autorita' con lettera in data 18 aprile 2000 (prot. gestore della rete di trasmissione nazionale AD/P/20000039), ha indicato l'idoneita' di tale criterio ai fini della verifica della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; l'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricite') ha raccomandato l'adozione del criterio di sicurezza N-1 che garantisce adeguati livelli di sicurezza e di interoperabilita' delle reti interconnesse; Considerate le osservazioni inviate dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione; Ritenuto che: ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sia opportuno confermare l'adozione del criterio di sicurezza N-1 su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale rimane responsabile della sicurezza di funzionamento del medesimo sistema elettrico; la disciplina del servizio di vettoriamento debba, altresi', includere la definizione delle modalita' per la presentazione delle richieste di vettoriamento, per la valutazione delle medesime da parte dei gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale nonche' per l'assolvimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del compito di coordinamento tra i gestori delle reti interessate e che, pertanto, sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 tenendo conto di tali ulteriori aspetti; l'Autorita' attraverso la diffusione del documento per la consultazione abbia dato l'opportunita' ai gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale di inviare osservazioni e suggerimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, integrate come segue: a) corrente limite di funzionamento permanente di un elemento di rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato; b) corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare per un tempo definito a partire da condizioni di funzionamento prestabilite; c) criterio N-1 e' il criterio di sicurezza che prevede che, in tutte le situazioni di funzionamento di una rete, la perdita di un qualsiasi elemento non comporti il superamento delle correnti limite di funzionamento degli altri elementi della rete medesima; d) esercizio e' l'utilizzazione degli impianti elettrici componenti le reti elettriche secondo procedure codificate. Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed il monitoraggio sugli impianti; e) interconnessione di reti elettriche e' il collegamento fra reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica; f) interoperabilita' di reti elettriche o connessione operativa tra reti elettriche sono le condizioni operative di due o piu' reti interconnesse, determinate dalle attivita' di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle stesse, in cui e' garantito il funzionamento coordinato delle reti medesime; g) manutenzione e' l'insieme delle operazioni e degli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, avuto riguardo al decadimento delle prestazioni; h) programma orario e' il profilo temporale di potenza elettrica impegnata ai fini del vettoriamento; i) rete di distribuzione e' una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima. nonche' per la porzione della rete di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale; j) rete elettrica e' il complesso di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari; k) richiesta di vettoriamento e' l'istanza di attivazione di un vettoriamento ovvero di modifica dei punti di consegna e di riconsegna di un contratto di vettoriamento in essere; l) sicurezza intrinseca e' la condizione operativa di una rete elettrica in cui, in tutte le situazioni di funzionamento, non sono presenti violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente e transitorio degli elementi della rete; m) sviluppo e' l'insieme degli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacita' di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilita' operativa della rete o una dismissione di elementi di rete; n) valutazione di compatibilita' e' la valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; o) verifica di interoperabilita' e' la verifica della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con l'interoperabilita' delle reti elettriche; p) verifica di sicurezza intrinseca e' la verifica della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la sicurezza intrinseca; q) vettoriamento internazionale e' il vettoriamento che prevede almeno un punto di consegna o di riconsegna situato al di fuori del territorio nazionale.