Art. 3.
        Integrazioni dell'art. 3 della deliberazione n. 13/99
  All'art.  3  della  deliberazione n. 13/99 sono aggiunti i seguenti
commi:
  "3.4  Sono  tenuti  all'applicazione  del  regolamento  di  cui  ai
precedenti   commi,   di   qui  in  poi  denominato  "regolamento  di
sicurezza",  i  seguenti  gestori delle reti stabilite sul territorio
nazionale:
    a) il gestore della rete di trasmissione nazionale;
    b) i  gestori  di  porzioni  limitate  della rete di trasmissione
nazionale,  di  cui  all'art.  3, comma 7, del decreto legislativo n.
79/99;
    c) i   gestori   delle  reti  di  distribuzione  aventi  tensione
superiore  a  120  kV  di  cui  all'art.  3, comma 3, del decreto del
Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
    d) i  gestori delle reti di distribuzione in alta tensione aventi
tensione non superiore a 120 kV;
    e) i  gestori  delle  reti  di  distribuzione  in  media  e bassa
tensione  di  cui  all'art.  9  del decreto legislativo n. 79/99, ivi
inclusi  i  gestori delle piccole reti isolate, di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 79/1999.
  3.5  La  societa'  Ferrovie  dello  Stato S.p.a. e sue aventi causa
applicano  il  regolamento  di sicurezza con riferimento alle proprie
reti   elettriche  non  facenti  parte  della  rete  di  trasmissione
nazionale,  tenuto conto dell'esigenza di continuita' del servizio da
esse svolto.
  3.6 Oggetto del regolamento di sicurezza sono i criteri tecnici che
i  gestori  delle  reti  di  cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 devono
seguire   per   valutare   la   compatibilita'   delle  richieste  di
vettoriamento  con  la  salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del  sistema  elettrico  nazionale  ai  fini  dell'accettazione o del
rifiuto delle medesime richieste.
  3.7  Il  rispetto  di  tutti i criteri contenuti nel regolamento di
sicurezza costituisce condizione necessaria ai fini dell'accettazione
delle richieste di vettoriamento.
  3.8  Al  fine  di  garantire  la  salvaguardia  della  sicurezza di
funzionamento  del  sistema elettrico nazionale, i gestori delle reti
di  cui  ai  precedenti  commi  3.4  e  3.5  effettuano  per ciascuna
richiesta di vettoriamento:
    a) la  verifica di sicurezza intrinseca delle reti nelle quali si
trovano  i  punti  di  consegna  o  di riconsegna relativi al singolo
vettoriamento, in relazione agli impegni di potenza corrispondenti al
programma orario della richiesta di vettoriamento;
    b) la  verifica  di  interoperabilita' delle reti, anche se sulle
medesime  reti  non  si  trovano  punti  di consegna o di riconsegna,
interessate  dai flussi fisici di potenza corrispondenti al programma
orario della richiesta di vettoriamento.
  3.9  Al  fine  di  garantire  la  prevedibilita'  del  processo  di
verifica,  i  gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5
hanno  l'obbligo  di  effettuare  la valutazione della compatibilita'
delle richieste di vettoriamento entro tempi definiti e certi".