Art. 3. Integrazioni dell'art. 3 della deliberazione n. 13/99 All'art. 3 della deliberazione n. 13/99 sono aggiunti i seguenti commi: "3.4 Sono tenuti all'applicazione del regolamento di cui ai precedenti commi, di qui in poi denominato "regolamento di sicurezza", i seguenti gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale: a) il gestore della rete di trasmissione nazionale; b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99; c) i gestori delle reti di distribuzione aventi tensione superiore a 120 kV di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999; d) i gestori delle reti di distribuzione in alta tensione aventi tensione non superiore a 120 kV; e) i gestori delle reti di distribuzione in media e bassa tensione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi inclusi i gestori delle piccole reti isolate, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999. 3.5 La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e sue aventi causa applicano il regolamento di sicurezza con riferimento alle proprie reti elettriche non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, tenuto conto dell'esigenza di continuita' del servizio da esse svolto. 3.6 Oggetto del regolamento di sicurezza sono i criteri tecnici che i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 devono seguire per valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale ai fini dell'accettazione o del rifiuto delle medesime richieste. 3.7 Il rispetto di tutti i criteri contenuti nel regolamento di sicurezza costituisce condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di vettoriamento. 3.8 Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 effettuano per ciascuna richiesta di vettoriamento: a) la verifica di sicurezza intrinseca delle reti nelle quali si trovano i punti di consegna o di riconsegna relativi al singolo vettoriamento, in relazione agli impegni di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento; b) la verifica di interoperabilita' delle reti, anche se sulle medesime reti non si trovano punti di consegna o di riconsegna, interessate dai flussi fisici di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento. 3.9 Al fine di garantire la prevedibilita' del processo di verifica, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 hanno l'obbligo di effettuare la valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento entro tempi definiti e certi".