Art. 4. Integrazioni dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99 4.1 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.2, sono aggiunti i seguenti commi: "4.2-bis Il richiedente presenta, anche su supporto informatico, la richiesta di vettoriamento recante i dati e le informazioni di cui al successivo comma 4.2-ter al gestore della rete di cui al precedente comma 4.2. 4.2-ter Il richiedente, ai fini della valutazione di compatibilita', deve indicare: a) data proposta di inizio e durata del vettoriamento; b) per i punti di consegna e riconsegna situati nell'ambito del territorio nazionale: i) localizzazione dei punti di consegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identita' del gestore di rete interessato; ii) localizzazione dei punti di riconsegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identita' del gestore di rete interessato; iii) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di consegna; iv) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di riconsegna; v) ogni elemento informativo, con riferimento ai punti di consegna e di riconsegna, utile ai fini della valutazione di compatibilita', anche in funzione dei programmi di manutenzione degli impianti di consegna e riconsegna, quali ad esempio ciclicita' produttive stagionali, di processo, fermate obbligatorie, e che permetta comunque al gestore della rete in cui si trovano i punti di consegna o di riconsegna di coordinare la manutenzione delle infrastrutture di rete con le indisponibilita' degli impianti di consegna e riconsegna del vettoriamento; vi) schemi circuitali con indicazione precisa dei punti di consegna e di riconsegna; c) per i punti di consegna situati all'estero: i) localizzazione dei punti di consegna all'estero; ii) identita' dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata; iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana al gestore della rete di trasmissione nazionale dai gestori di cui al precedente punto ii); d) per i punti di riconsegna situati all'estero: i) localizzazione dei punti di riconsegna all'estero; ii) identita' dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che ritirano l'energia elettrica vettoriata; iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana dal gestore della rete di trasmissione nazionale ai gestori di cui al precedente punto ii). 4.2-quater Il gestore della rete di cui al precedente comma 4.2 esamina la richiesta di vettoriamento verificando la completezza delle informazioni contenute, ai fini della valutazione di compatibilita' della richiesta medesima. Qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non disponga diversamente, il gestore di cui al precedente comma 4.2 invia la richiesta di vettoriamento per conoscenza al gestore della rete di trasmissione nazionale, fatta eccezione per i casi previsti al successivo comma 4.17." 4.2 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.7, sono aggiunti i seguenti commi: "4.8 Il gestore della rete di trasmissione nazionale partecipa alla valutazione di compatibilita' sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza ed e' responsabile della verifica di interoperabilita' e del necessario coordinamento tra i gestori delle reti interessate che svolgono la verifica di sicurezza intrinseca. 4.9 Il gestore della rete di trasmissione nazionale consente, per quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi previsti dal presente articolo. 4.10 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora il vettoriamento oggetto della richiesta interessi reti gestite da due o piu' gestori di cui al precedente art. 3, commi 3.4 e 3.5 e, nel caso di vettoriamento internazionale: a) individua i gestori delle reti interessate dal vettoriamento oggetto della richiesta, anche nel caso n cui tali reti non siano sede di punti di consegna o riconsegna; b) definisce con i gestori delle reti di cui alla precedente lettera a), relativamente al periodo interessato dal vettoriamento o, comunque, per un periodo di tempo minimo di tre anni: i) le condizioni previsionali delle rispettive reti interessate dal vettoriamento, anche in accordo al piano di sviluppo per esse previsto; ii) le situazioni di funzionamento piu' rappresentative, tenendo conto dei possibili schemi di rete, anche in relazione ai piani di indisponibilita' programmata, delle diverse condizioni di generazione e di fabbisogno previste e dei preesistenti contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi quelli di vettoriamento; c) fornisce ai gestori delle reti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle altre reti interconnesse, necessari per la verifica di sicurezza intrinseca; d) esegue la verifica di interoperabilita' delle reti interconnesse, analizzando la compatibilita' della richiesta medesima relativamente alle parti delle reti prossime ai punti di interconnessione delle reti medesime. 4.11 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete a cui perviene ciascuna richiesta invia, entro tre giorni dal ricevimento, la medesima richiesta al gestore della rete di trasmissione nazionale, che effettua la valutazione di compatibilita' relativamente all'interconnessione con l'estero. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento internazionale, tiene conto dei regolamenti e della normativa tecnica vigente presso i gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti ed interconnesse con il sistema elettrico italiano, in quanto applicabili. Il risultato delle suddette valutazioni e' vincolante ai fini della compatibilita' della richiesta di vettoriamento. 4.12 I gestori delle reti di cui al precedente comma 4.10, lettera a), effettuano, sotto la propria responsabilita', la verifica di sicurezza intrinseca della richiesta di vettoriamento, utilizzando i criteri previsti dal regolamento di sicurezza, e comunicano i risultati al gestore della rete di trasmissione nazionale entro cinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 4.10, lettera c). 4.13 Il gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette al gestore della rete cui e' pervenuta la richiesta di vettoriamento l'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4.10, lettera d), e 4.12. 4.14 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita', la richiesta di vettoriamento risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il gestore della rete cui e' pervenuta detta richiesta provvede, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale, in qualita' di coordinatore dei gestori interessati dal vettoriamento ai sensi del precedente comma 4.7, non disponga diversamente, ad allegare gli esiti della suddetta valutazione alla proposta contrattuale trasmessa al richiedente secondo le modalita' previste dal presente articolo ovvero al contratto di vettoriamento in essere in caso di modifica degli impegni contrattuali nei punti di consegna o di riconsegna. 4. 15 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita', la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi ascrivibili a violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui e' pervenuta la richiesta rifiuta la medesima, ai sensi del precedente art. 3, comma 3.3, e del precedente comma 4.5, e ne da' comunicazione all'Autorita' ed al richiedente. 4.16 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita', la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi tecnici specifici della rete interessata, pur non evidenziando violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui e' pervenuta la richiesta ne da' comunicazione all'Autorita' ed al richiedente, fornendo le motivazioni che hanno determinato la valutazione di incompatibilita'. 4.17 Nel caso in cui la richiesta di vettoriamento interessi esclusivamente una rete in media o bassa tensione gestita da un solo gestore, e in cui la distanza in linea d'aria tra ciascun punto di consegna e ciascun punto di riconsegna, in tutte le possibili combinazioni fra di essi, sia inferiore a 20 km, la verifica di interoperabilita' puo' essere omessa ed il gestore della rete verifica solo la sicurezza intrinseca, secondo le modalita' previste nel presente articolo ed in base ai criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza".