Art. 4.
        Integrazioni dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99
  4.1  All'art.  4  della  deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.2,
sono aggiunti i seguenti commi:
  "4.2-bis Il richiedente presenta, anche su supporto informatico, la
richiesta di vettoriamento recante i dati e le informazioni di cui al
successivo  comma  4.2-ter al gestore della rete di cui al precedente
comma 4.2.
  4.2-ter    Il   richiedente,   ai   fini   della   valutazione   di
compatibilita', deve indicare:
    a) data proposta di inizio e durata del vettoriamento;
    b) per  i  punti di consegna e riconsegna situati nell'ambito del
territorio nazionale:
      i) localizzazione  dei  punti  di  consegna  ed indicazione dei
relativi  livelli  di  tensione  nominale  nei  siti  di connessione,
unitamente all'identita' del gestore di rete interessato;
      ii)  localizzazione  dei punti di riconsegna ed indicazione dei
relativi  livelli  di  tensione  nominale  nei  siti  di connessione,
unitamente all'identita' del gestore di rete interessato;
      iii)  programma orario della potenza contrattualmente impegnata
nei punti di consegna;
      iv)  programma  orario della potenza contrattualmente impegnata
nei punti di riconsegna;
      v) ogni  elemento  informativo,  con  riferimento  ai  punti di
consegna  e  di  riconsegna,  utile  ai  fini  della  valutazione  di
compatibilita', anche in funzione dei programmi di manutenzione degli
impianti  di  consegna  e  riconsegna,  quali  ad  esempio ciclicita'
produttive  stagionali,  di  processo,  fermate  obbligatorie,  e che
permetta  comunque al gestore della rete in cui si trovano i punti di
consegna   o  di  riconsegna  di  coordinare  la  manutenzione  delle
infrastrutture  di  rete  con  le  indisponibilita' degli impianti di
consegna e riconsegna del vettoriamento;
      vi)  schemi  circuitali  con  indicazione  precisa dei punti di
consegna e di riconsegna;
    c) per i punti di consegna situati all'estero:
      i) localizzazione dei punti di consegna all'estero;
      ii)  identita' dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi
confinanti   direttamente   connesse  con  la  rete  di  trasmissione
nazionale che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;
      iii)  programma  orario  dell'energia  elettrica  destinata  al
vettoriamento   internazionale   reso   disponibile   alla  frontiera
elettrica  italiana  al  gestore della rete di trasmissione nazionale
dai gestori di cui al precedente punto ii);
    d) per i punti di riconsegna situati all'estero:
      i) localizzazione dei punti di riconsegna all'estero;
      ii)  identita' dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi
confinanti   direttamente   connesse  con  la  rete  di  trasmissione
nazionale che ritirano l'energia elettrica vettoriata;
      iii)  programma  orario  dell'energia  elettrica  destinata  al
vettoriamento   internazionale   reso   disponibile   alla  frontiera
elettrica  italiana  dal gestore della rete di trasmissione nazionale
ai gestori di cui al precedente punto ii).
  4.2-quater  Il  gestore  della  rete di cui al precedente comma 4.2
esamina  la  richiesta  di  vettoriamento  verificando la completezza
delle   informazioni   contenute,   ai   fini  della  valutazione  di
compatibilita'  della  richiesta  medesima.  Qualora il gestore della
rete  di trasmissione nazionale non disponga diversamente, il gestore
di  cui  al  precedente comma 4.2 invia la richiesta di vettoriamento
per conoscenza al gestore della rete di trasmissione nazionale, fatta
eccezione per i casi previsti al successivo comma 4.17."
  4.2  All'art.  4  della  deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.7,
sono aggiunti i seguenti commi:
  "4.8 Il gestore della rete di trasmissione nazionale partecipa alla
valutazione di compatibilita' sulla base delle disposizioni contenute
nel  regolamento  di  sicurezza  ed e' responsabile della verifica di
interoperabilita'  e del necessario coordinamento tra i gestori delle
reti interessate che svolgono la verifica di sicurezza intrinseca.
  4.9  Il  gestore della rete di trasmissione nazionale consente, per
quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi previsti dal presente
articolo.
  4.10  Il  gestore  della rete di trasmissione nazionale, qualora il
vettoriamento oggetto della richiesta interessi reti gestite da due o
piu' gestori di cui al precedente art. 3, commi 3.4 e 3.5 e, nel caso
di vettoriamento internazionale:
    a) individua  i  gestori delle reti interessate dal vettoriamento
oggetto  della  richiesta,  anche  nel caso n cui tali reti non siano
sede di punti di consegna o riconsegna;
    b) definisce  con  i  gestori  delle  reti di cui alla precedente
lettera a), relativamente al periodo interessato dal vettoriamento o,
comunque, per un periodo di tempo minimo di tre anni:
      i) le condizioni previsionali delle rispettive reti interessate
dal  vettoriamento,  anche  in  accordo al piano di sviluppo per esse
previsto;
      ii)   le  situazioni  di  funzionamento  piu'  rappresentative,
tenendo  conto  dei  possibili  schemi di rete, anche in relazione ai
piani  di  indisponibilita'  programmata, delle diverse condizioni di
generazione  e di fabbisogno previste e dei preesistenti contratti di
fornitura di energia elettrica, ivi inclusi quelli di vettoriamento;
    c) fornisce  ai gestori delle reti di cui alla precedente lettera
a)  i  dati  relativi alle altre reti interconnesse, necessari per la
verifica di sicurezza intrinseca;
    d) esegue   la   verifica   di   interoperabilita'   delle   reti
interconnesse, analizzando la compatibilita' della richiesta medesima
relativamente   alle   parti   delle   reti   prossime  ai  punti  di
interconnessione delle reti medesime.
  4.11  Nel  caso  di  richieste  di vettoriamento internazionale, il
gestore della rete a cui perviene ciascuna richiesta invia, entro tre
giorni  dal  ricevimento, la medesima richiesta al gestore della rete
di   trasmissione   nazionale,   che   effettua   la  valutazione  di
compatibilita'  relativamente  all'interconnessione  con l'estero. Il
gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  nel  valutare  la
compatibilita' delle richieste di vettoriamento internazionale, tiene
conto  dei  regolamenti  e  della  normativa tecnica vigente presso i
gestori   delle   reti   di  trasmissione  dei  paesi  confinanti  ed
interconnesse   con   il   sistema   elettrico  italiano,  in  quanto
applicabili. Il risultato delle suddette valutazioni e' vincolante ai
fini della compatibilita' della richiesta di vettoriamento.
  4.12  I gestori delle reti di cui al precedente comma 4.10, lettera
a),  effettuano,  sotto  la  propria  responsabilita', la verifica di
sicurezza  intrinseca della richiesta di vettoriamento, utilizzando i
criteri  previsti  dal  regolamento  di  sicurezza,  e  comunicano  i
risultati  al  gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale entro
cinque  giorni  dal  ricevimento  dei dati di cui al precedente comma
4.10, lettera c).
  4.13  Il  gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette al
gestore  della  rete  cui  e' pervenuta la richiesta di vettoriamento
l'esito  delle verifiche di cui ai precedenti commi 4.10, lettera d),
e 4.12.
  4.14  Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita',
la richiesta di vettoriamento risulti compatibile con la salvaguardia
della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il
gestore della rete cui e' pervenuta detta richiesta provvede, qualora
il  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale, in qualita' di
coordinatore  dei  gestori interessati dal vettoriamento ai sensi del
precedente  comma  4.7,  non  disponga  diversamente, ad allegare gli
esiti della suddetta valutazione alla proposta contrattuale trasmessa
al   richiedente   secondo   le   modalita'   previste  dal  presente
articolo ovvero  al  contratto  di vettoriamento in essere in caso di
modifica  degli  impegni  contrattuali  nei  punti  di  consegna o di
riconsegna.
  4. 15 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita',
la   richiesta   di   vettoriamento   risulti  incompatibile  con  la
salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale  per  motivi  ascrivibili  a violazioni dei criteri tecnici
contenuti  nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui e'
pervenuta  la  richiesta rifiuta la medesima, ai sensi del precedente
art. 3, comma 3.3, e del precedente comma 4.5, e ne da' comunicazione
all'Autorita' ed al richiedente.
  4.16  Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita',
la   richiesta   di   vettoriamento   risulti  incompatibile  con  la
salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale  per  motivi  tecnici specifici della rete interessata, pur
non   evidenziando  violazioni  dei  criteri  tecnici  contenuti  nel
regolamento  di  sicurezza, il gestore della rete cui e' pervenuta la
richiesta  ne  da'  comunicazione  all'Autorita'  ed  al richiedente,
fornendo  le  motivazioni  che  hanno  determinato  la valutazione di
incompatibilita'.
  4.17  Nel  caso  in  cui  la  richiesta  di vettoriamento interessi
esclusivamente  una rete in media o bassa tensione gestita da un solo
gestore,  e  in  cui la distanza in linea d'aria tra ciascun punto di
consegna  e  ciascun  punto  di  riconsegna,  in  tutte  le possibili
combinazioni  fra  di  essi,  sia  inferiore  a 20 km, la verifica di
interoperabilita'  puo'  essere  omessa  ed  il  gestore  della  rete
verifica  solo la sicurezza intrinseca, secondo le modalita' previste
nel  presente  articolo  ed  in base ai criteri tecnici contenuti nel
regolamento di sicurezza".