(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

REGOLAMENTO  RECANTE  I  CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITA' DELLE
RICHIESTE  DI  VETTORIAMENTO  CON  LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DI
           FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE.

                               Art. 1.
                             Definizioni
    Ai  fini  del  presente  regolamento  si applicano le definizioni
contenute   nell'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 109/00, di qui in poi
denominata "deliberazione n. 109/2000".
                               Art. 2.
Criteri   per   valutare   la   compatibilita'   delle  richieste  di
vettoriamento  con  la  salvaguardia della sicurezza di funzionamento
                  "del sistema elettrico nazionale.
    2.  1 Le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilita'
sono effettuate in base ai criteri tecnici di cui ai successivi commi
da  2.4  a  2.10,  tenendo  conto  delle  situazioni  di  riferimento
individuate  al  successivo  comma  2.8.  I criteri tecnici di cui ai
successivi  commi da 2.4 a 2.7 sono basati sul criterio N-1 dalla cui
applicazione  discende la necessarieta' delle seguenti condizioni per
la  compatibilita'  della richiesta di vettoriamento con la sicurezza
del sistema:
      a) nelle   situazioni   di   riferimento  a  rete  integra,  il
vettoriamento  e' garantito senza violazioni delle correnti limite di
funzionamento permanente in tutti gli elementi della rete;
      b) il  fuori  servizio di uno qualsiasi degli elementi di rete,
presi  uno  alla  volta  ed  indipendentemente  dalla probabilita' di
guasto  di  ciascuno,  a  partire  dagli stati di funzionamento sopra
definiti, non causa:
        i) il  superamento  delle  correnti  limite  di funzionamento
transitorio degli elementi di rete;
        ii) l'interruzione dell'alimentazione delle utenze di clienti
vincolati;
        iii) la riduzione o l'interruzione dei vettoriamenti presenti
sulla rete.
    2.2  Per  effettuare  la  verifica  di  sicurezza intrinseca e di
interoperabilita',  il  gestore  di  ciascuna  rete  interessata  dal
vettoriamento   considera  i  flussi  di  potenza  corrispondenti  al
programma  orario  di  ciascun  vettoriamento  unitamente  alle altre
transazioni fisiche di potenza relative a contratti di immissione e/o
di prelievo di energia elettrica ad altro titolo presenti sulla rete.
A tal fine, il gestore della rete:
      a) verifica  tutte  le  transazioni  fisiche ed i vettoriamenti
secondo  l'ordine cronologico di attivazione dei relativi contratti e
delle  nuove  richieste  di  vettoriamento  (applicando il meccanismo
first   come  first  served)  o,  qualora  sia  adottato  un  diverso
meccanismo  di allocazione fra le diverse richieste di vettoriamento,
secondo l'ordine che ne consegue;
      b) applica   le   regole,   definite  dall'Autorita'  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di
non  introdurre  discriminazioni  sull'applicazione  contemporanea di
diversi   meccanismi  di  allocazione  per  differenti  richieste  di
vettoriamento.
    2.3  Al  fine di individuare i criteri tecnici per la verifica di
sicurezza  intrinseca  e  di  interoperabilita'  sono identificate le
seguenti tipologie di reti interessate dal vettoriamento:
      a) rete di trasmissione nazionale in altissima tensione;
      b) rete di trasmissione nazionale in alta tensione;
      c) altre  reti  in  alta  tensione  gestite dai soggetti di cui
all'art.  3,  commi  3.4  e  3.5,  della deliberazione n. 13/99, come
integrata dalla deliberazione n. 109/00;
      d) altre reti in media e bassa tensione gestite dai soggetti di
cui  all'art.  3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come
integrata dalla deliberazione n. 109/00.
    2.4  Per  la  rete di cui al precedente comma 2.3, lettera a), si
applica il criterio N-1 con le modalita' previste al precedente comma
2.1.
    2.5  Per  la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera b), ivi
incluse  le stazioni di trasformazione tra altissima e alta tensione,
si  applica  il  criterio  N-1  considerando  le  correnti  limite di
funzionamento  transitorio  coincidenti  con  quelle di funzionamento
permanente  per  la  verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera
b), punto i).
    2.6  Per  le  reti di cui al precedente comma 2.3, lettera c), si
applica   il   criterio   N-1  considerando  le  correnti  limite  di
funzionamento  transitorio  coincidenti  con  quelle di funzionamento
permanente  per  la  verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera
b), punto i).
    2.7  Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera d), deve
essere  verificato  che,  nelle  situazioni di riferimento previste a
rete   integra,  il  vettoriamento  non  introduca  violazioni  delle
correnti  limite  di  funzionamento  permanente di tutti i componenti
della rete.
    2.8  Il  gestore  della  rete  nell'effettuare  le  verifiche  di
sicurezza   intrinseca   e   di  interoperabilita'  considera  quelle
situazioni di riferimento della propria rete elettrica che potrebbero
essere  critiche  in  relazione alla sicurezza del sistema elettrico.
Tali situazioni di riferimento comprendono tra le altre:
      a) le condizioni previsionali di rete individuate in accordo ai
piani  di  sviluppo delle reti interessate ed in particolare a quello
della  rete  specifica  sottoposta  a  verifica,  relativo a tutto il
periodo  temporale interessato dal vettoriamento o a quello minimo di
tre anni;
      b) le  condizioni  rappresentative del funzionamento della rete
specifica  nelle  diverse  condizioni  di fabbisogno previsto, tenuto
conto  dei programmi di produzione degli impianti di generazione, dei
piani di indisponibilita' programmata e dei preesistenti contratti di
vettoriamento.
    2.9  Nel  caso  di  richieste di vettoriamento internazionale, il
gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  tiene  conto della
disponibilita'   della  capacita'  di  trasporto  allocabile  per  il
vettoriamento  in  oggetto  su tutte le linee di interconnessione con
l'estero  e  delle determinazioni al riguardo dell'Autorita' ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.
    2.10  Quando il punto di consegna o di riconsegna, indicato nella
richiesta  di  vettoriamento,  sia connesso alla rete per mezzo di un
unico  collegamento,  in relazione a tale collegamento non si applica
quanto previsto dal precedente comma 2.1, lettera b).
    2.11  I  gestori delle piccole reti isolate fanno riferimento, al
fine   della   verifica   della  compatibilita'  delle  richieste  di
vettoriamento  con  la  salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del  sistema  elettrico  nazionale,  al  regolamento specifico per il
funzionamento    delle    reti    suddette   emanato   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7
del  decreto  legislativo  n.  79/1999  e,  in quanto applicabili, ai
criteri previsti nel presente regolamento.