Allegato A REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITA' DELLE RICHIESTE DI VETTORIAMENTO CON LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE. Art. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 109/00, di qui in poi denominata "deliberazione n. 109/2000". Art. 2. Criteri per valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento "del sistema elettrico nazionale. 2. 1 Le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilita' sono effettuate in base ai criteri tecnici di cui ai successivi commi da 2.4 a 2.10, tenendo conto delle situazioni di riferimento individuate al successivo comma 2.8. I criteri tecnici di cui ai successivi commi da 2.4 a 2.7 sono basati sul criterio N-1 dalla cui applicazione discende la necessarieta' delle seguenti condizioni per la compatibilita' della richiesta di vettoriamento con la sicurezza del sistema: a) nelle situazioni di riferimento a rete integra, il vettoriamento e' garantito senza violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente in tutti gli elementi della rete; b) il fuori servizio di uno qualsiasi degli elementi di rete, presi uno alla volta ed indipendentemente dalla probabilita' di guasto di ciascuno, a partire dagli stati di funzionamento sopra definiti, non causa: i) il superamento delle correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi di rete; ii) l'interruzione dell'alimentazione delle utenze di clienti vincolati; iii) la riduzione o l'interruzione dei vettoriamenti presenti sulla rete. 2.2 Per effettuare la verifica di sicurezza intrinseca e di interoperabilita', il gestore di ciascuna rete interessata dal vettoriamento considera i flussi di potenza corrispondenti al programma orario di ciascun vettoriamento unitamente alle altre transazioni fisiche di potenza relative a contratti di immissione e/o di prelievo di energia elettrica ad altro titolo presenti sulla rete. A tal fine, il gestore della rete: a) verifica tutte le transazioni fisiche ed i vettoriamenti secondo l'ordine cronologico di attivazione dei relativi contratti e delle nuove richieste di vettoriamento (applicando il meccanismo first come first served) o, qualora sia adottato un diverso meccanismo di allocazione fra le diverse richieste di vettoriamento, secondo l'ordine che ne consegue; b) applica le regole, definite dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di non introdurre discriminazioni sull'applicazione contemporanea di diversi meccanismi di allocazione per differenti richieste di vettoriamento. 2.3 Al fine di individuare i criteri tecnici per la verifica di sicurezza intrinseca e di interoperabilita' sono identificate le seguenti tipologie di reti interessate dal vettoriamento: a) rete di trasmissione nazionale in altissima tensione; b) rete di trasmissione nazionale in alta tensione; c) altre reti in alta tensione gestite dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come integrata dalla deliberazione n. 109/00; d) altre reti in media e bassa tensione gestite dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come integrata dalla deliberazione n. 109/00. 2.4 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera a), si applica il criterio N-1 con le modalita' previste al precedente comma 2.1. 2.5 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera b), ivi incluse le stazioni di trasformazione tra altissima e alta tensione, si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera b), punto i). 2.6 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera c), si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera b), punto i). 2.7 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera d), deve essere verificato che, nelle situazioni di riferimento previste a rete integra, il vettoriamento non introduca violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente di tutti i componenti della rete. 2.8 Il gestore della rete nell'effettuare le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilita' considera quelle situazioni di riferimento della propria rete elettrica che potrebbero essere critiche in relazione alla sicurezza del sistema elettrico. Tali situazioni di riferimento comprendono tra le altre: a) le condizioni previsionali di rete individuate in accordo ai piani di sviluppo delle reti interessate ed in particolare a quello della rete specifica sottoposta a verifica, relativo a tutto il periodo temporale interessato dal vettoriamento o a quello minimo di tre anni; b) le condizioni rappresentative del funzionamento della rete specifica nelle diverse condizioni di fabbisogno previsto, tenuto conto dei programmi di produzione degli impianti di generazione, dei piani di indisponibilita' programmata e dei preesistenti contratti di vettoriamento. 2.9 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete di trasmissione nazionale tiene conto della disponibilita' della capacita' di trasporto allocabile per il vettoriamento in oggetto su tutte le linee di interconnessione con l'estero e delle determinazioni al riguardo dell'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. 2.10 Quando il punto di consegna o di riconsegna, indicato nella richiesta di vettoriamento, sia connesso alla rete per mezzo di un unico collegamento, in relazione a tale collegamento non si applica quanto previsto dal precedente comma 2.1, lettera b). 2.11 I gestori delle piccole reti isolate fanno riferimento, al fine della verifica della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al regolamento specifico per il funzionamento delle reti suddette emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999 e, in quanto applicabili, ai criteri previsti nel presente regolamento.