L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 luglio 2000; Premesso che: l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che l'Autorita' approvi uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento; nel corso dell'attivita' preparatoria per la predisposizione dello schema di contratto-tipo sopra richiamato, i soggetti interessati hanno rappresentato agli uffici dell'Autorita' la necessita' di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento a talune condizioni tecniche ed economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica; in data 4 agosto 1999 e' stato approvato dall'Autorita' il documento per la consultazione "Schema di contratto-tipo per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica" (Prot. AU/99/190) (di seguito: documemto 4 agosto 1999); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 31 dicembre 1996, n. 675; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' n. 13/99; la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 194/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 194/99); la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; Vista la norma tecnica del Comitato elettrotecnico italiano n. 13-4, terza edizione, settembre 1996, avente per oggetto "Complessi di misura dell'energia elettrica - verifica"; Considerato che: i soggetti interessati sia nel corso dell'attivita' preparatoria di cui in premessa, sia attraverso le osservazioni inviate in relazione al documento 4 agosto 1999, hanno rappresentato la necessita' che la disciplina del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica debba, altresi', includere: la definizione di condizioni tecniche in materia di misura dell'energia elettrica vettoriata; la previsione di un periodo di avviamento del contratto; la regolamentazione dei casi in cui i punti di consegna o di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata siano interessati da piu' contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo; la previsione della facolta' di modifica delle potenze contrattualmente impegnate in consegna o in riconsegna da parte del richiedente il servizio di vettoriamento; le modalita' per l'applicazione della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 10 della deliberazione n. 13/99; la previsione di una disciplina per la compensazione dell'energia elettrica vettoriata - in sostituzione di quanto disposto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99 in materia di riconciliazione - nei periodi in cui, a causa di disservizi di rete o per interventi di manutenzione programmata sulla stessa, si verificano riduzioni all'immissione o al prelievo dell'energia elettrica vettoriata; Considerato che: ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, e' consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorita', la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99 o anche difforme dallo schema di contrattotipo di cui al medesimo art. 4, comma 4.1; ai sensi dell'art. 15, comma 15.1, della deliberazione n. 13/99, e' previsto che la disciplina contenuta nella medesima deliberazione si applica, nel caso di vettoriamento internazionale, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche nazionali; ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 194/99, e' sospesa, sino all'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, in materia di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia dei contratti entro tre giorni dalla stipula all'Autorita', la quale - entro trenta giorni dalla data di ricevimento - verifica che il contratto trasmesso non contrasti con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso alla rete, l'uso della stessa a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio, comunicando ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali le quali dovranno essere inserite automaticamente nel contratto con effetto sin dalla data di stipula del medesimo; ai sensi degli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99, nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria in cui le medesime ore hanno termine e che, pertanto, l'energia elettrica consegnata, da un impianto di generazione che alimenta punti di riconsegna che si trovano sia in alta che in media tensione, in un'ora fissa che inizia e termina in fasce orarie diverse e' attribuita, ai fini del calcolo dei corrispettivi, in parte nella fascia in cui appartiene la prima mezz'ora ed in parte in quella cui appartiene la seconda mezz'ora, creando difficolta' nella fatturazione dei medesimi corrispettivi; Considerato che: con lettera in data 15 marzo 2000 gli uffici dell'Autorita' hanno inviato all'Enel Distribuzione S.p.a. (prot. AP/M00/400), al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (prot. AP/M00/401) ed alla Federelettrica (prot. AP/M00/402) una richiesta di informazioni allo scopo di verificare l'applicazione della deliberazione n. 13/99, con particolare riferimento all'installazione presso ciascun punto di riconsegna di complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata ai fini della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata; con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l'Enel Distribuzione S.p.a. ha informato l'Autorita' che, a meta' marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna oggetto di contratti di vettoriamento solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi Gruppi di misura elettronici statici (di seguito: Gms) con telelettura e teletrasmissione dei dati, che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie e che il processo di installazione dei nuovi Gms presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000; con la medesima lettera di cui al precedente alinea l'Enel Distribuzione S.p.a. ha informato che, nei casi in cui presso i punti di riconsegna non sono installati i complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica vettoriata, la stessa Enel Distribuzione S.p.a. fornisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., il quale assicura lo scambio dell'energia elettrica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 10.4, della deliberazione n. 13/99, le misure registrate su un arco di tempo mensile distinte per ciascuna delle fasce orarie come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90; il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha informato l'Autorita' (prot. Autorita' n. 006496 del 20 aprile 2000) che presso i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento e situati sulla rete di trasmissione nazionale sono installati complessi di misura idonei a contabilizzare l'energia elettrica vettoriata secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 13/99; con lettera in data 30 maggio 2000 (prot. 21898/DI-FD/pd) la Federelettrica ha informato l'Autorita' che solo le imprese di distribuzione dei comuni di Bolzano, Milano, Torino e Verona hanno provveduto a modificare i complessi di misura per il rilevamento delle potenze ogni quarto d'ora e che le altre imprese avevano in corso un'indagine per verificare i fornitori ed i costi di acquisto dei complessi di misura orari; Ritenuto che: sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 definendo ulteriori condizioni tecniche ed economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica in merito agli aspetti di cui al primo considerato e che, pertanto, sia necessario prevedere che la facolta' di stipulare contratti di vettoriamento in deroga debba essere esercitata nel rispetto di tali ulteriori condizioni tecniche ed economiche; per effetto dell'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento sia da revocare la deliberazione n. 194/99 e che tale revoca debba decorrere successivamente ad un periodo transitorio al fine di consentire il perfezionamento di contratti di vettoriamento che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano in corso di formalizzazione; sia opportuno modificare la disposizione di cui agli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99; Ritenuto che: in molti casi gli attuali complessi di misura installati presso i punti di riconsegna non localizzati sulla rete di trasmissione nazionale non siano idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata, come risulta dalla verifica effettuata dagli uffici dell'Autorita', e che, pertanto, sia opportuno prevedere tempi certi per la sostituzione dei complessi di misura non idonei ed un regime dei corrispettivi per l'attivita' di misura nel periodo antecedente tali sostituzioni; in attesa di una possibile liberalizzazione dell'attivita' di installazione e di manutenzione dei complessi di misura dell'energia elettrica, nonche' dell'attivita' di rilevazione e registrazione delle misure medesime, sia opportuno prevedere che tali attivita' rimangano sotto la responsabilita' dei gestori delle reti in cui si trovano i punti di riconsegna; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00.