L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 12 luglio 2000;
  Premesso che:
    l'art.  4,  comma  4.1,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: Autorita') 18 febbraio
1999,  n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  49  del  1o marzo  1999,  recante  disciplina delle condizioni
tecnico-economiche   del   servizio   di  vettoriamento  dell'energia
elettrica  e  di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n.
13/99),  prevede che l'Autorita' approvi uno schema di contratto-tipo
per il vettoriamento;
    nel  corso  dell'attivita'  preparatoria  per  la predisposizione
dello   schema   di   contratto-tipo  sopra  richiamato,  i  soggetti
interessati   hanno   rappresentato  agli  uffici  dell'Autorita'  la
necessita'  di  integrare la disciplina contenuta nella deliberazione
n.  13/99  con riferimento a talune condizioni tecniche ed economiche
del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;
  in   data  4 agosto  1999  e'  stato  approvato  dall'Autorita'  il
documento  per  la  consultazione  "Schema  di  contratto-tipo per il
servizio  di  vettoriamento dell'energia elettrica" (Prot. AU/99/190)
(di seguito: documemto 4 agosto 1999);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999 recante la determinazione dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
151 del 30 giugno 1999;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' n. 13/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 dicembre  1999,  n. 194/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 303 del
28 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 194/99);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  15 giugno  2000,  n.  108/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000;
  Vista  la  norma  tecnica  del  Comitato elettrotecnico italiano n.
13-4,  terza  edizione, settembre 1996, avente per oggetto "Complessi
di misura dell'energia elettrica - verifica";
  Considerato che:
    i  soggetti interessati sia nel corso dell'attivita' preparatoria
di  cui  in  premessa,  sia  attraverso  le  osservazioni  inviate in
relazione   al   documento  4 agosto  1999,  hanno  rappresentato  la
necessita'   che   la   disciplina   del  servizio  di  vettoriamento
dell'energia elettrica debba, altresi', includere:
      la  definizione  di  condizioni  tecniche  in materia di misura
dell'energia elettrica vettoriata;
      la previsione di un periodo di avviamento del contratto;
      la  regolamentazione  dei  casi in cui i punti di consegna o di
riconsegna  dell'energia  elettrica  vettoriata  siano interessati da
piu' contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo;
      la   previsione   della  facolta'  di  modifica  delle  potenze
contrattualmente  impegnate  in consegna o in riconsegna da parte del
richiedente il servizio di vettoriamento;
      le   modalita'   per   l'applicazione   della   riconciliazione
dell'energia   elettrica   vettoriata   di   cui  all'art.  10  della
deliberazione n. 13/99;
      la   previsione   di   una   disciplina  per  la  compensazione
dell'energia   elettrica  vettoriata  -  in  sostituzione  di  quanto
disposto  dall'art.  10  della  deliberazione  n. 13/99 in materia di
riconciliazione - nei periodi in cui, a causa di disservizi di rete o
per   interventi   di   manutenzione  programmata  sulla  stessa,  si
verificano   riduzioni  all'immissione  o  al  prelievo  dell'energia
elettrica vettoriata;
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, e'
consentita,   per   motivate   esigenze   e   previa   autorizzazione
dell'Autorita', la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga
alle  condizioni  previste  dagli  articoli  da 5 a 12 e dall'art. 15
della  deliberazione  n.  13/99  o  anche  difforme  dallo  schema di
contrattotipo di cui al medesimo art. 4, comma 4.1;
    ai  sensi dell'art. 15, comma 15.1, della deliberazione n. 13/99,
e'  previsto che la disciplina contenuta nella medesima deliberazione
si  applica,  nel caso di vettoriamento internazionale, limitatamente
alla   parte   del   percorso  convenzionale  dell'energia  elettrica
vettoriata che interessa le reti elettriche nazionali;
  ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita'
n.   194/99,  e'  sospesa,  sino  all'approvazione  dello  schema  di
contratto-tipo  di  vettoriamento, l'applicazione della disciplina di
cui  all'art.  4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, in materia
di  autorizzazione  alla  stipula  di contratti di vettoriamento, con
l'obbligo   per  i  soggetti  contraenti  di  trasmettere  copia  dei
contratti  entro  tre  giorni dalla stipula all'Autorita', la quale -
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento - verifica che il
contratto  trasmesso  non  contrasti  con  l'esigenza di garantire la
liberta'  di  accesso  alla  rete,  l'uso  della  stessa a parita' di
condizioni,   l'imparzialita'   e   la   neutralita'   del  servizio,
comunicando  ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo della
verifica  e  le  necessarie  modifiche delle clausole contrattuali le
quali  dovranno  essere  inserite  automaticamente  nel contratto con
effetto sin dalla data di stipula del medesimo;
    ai sensi degli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma
10.2,  ultimo  periodo, della deliberazione n. 13/99, nelle ore fisse
che  iniziano  e  terminano  in  fasce  orarie  diverse si applica il
corrispettivo  relativo  alla  fascia  oraria  in cui le medesime ore
hanno  termine e che, pertanto, l'energia elettrica consegnata, da un
impianto  di  generazione  che  alimenta  punti  di riconsegna che si
trovano sia in alta che in media tensione, in un'ora fissa che inizia
e  termina in fasce orarie diverse e' attribuita, ai fini del calcolo
dei  corrispettivi,  in parte nella fascia in cui appartiene la prima
mezz'ora  ed  in  parte in quella cui appartiene la seconda mezz'ora,
creando difficolta' nella fatturazione dei medesimi corrispettivi;
  Considerato che:
    con lettera in data 15 marzo 2000 gli uffici dell'Autorita' hanno
inviato  all'Enel Distribuzione S.p.a. (prot. AP/M00/400), al Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a. (prot. AP/M00/401) ed
alla  Federelettrica (prot. AP/M00/402) una richiesta di informazioni
allo scopo di verificare l'applicazione della deliberazione n. 13/99,
con particolare riferimento all'installazione presso ciascun punto di
riconsegna  di  complessi  di  misura  idonei alla rilevazione oraria
dell'energia   elettrica  prelevata  ai  fini  della  riconciliazione
dell'energia elettrica vettoriata;
    con  lettera  in  data  7 aprile  2000  (prot.  n.  4734)  l'Enel
Distribuzione  S.p.a.  ha  informato  l'Autorita'  che, a meta' marzo
2000,  a  fronte  dei  circa  1.500  punti  di  riconsegna oggetto di
contratti di vettoriamento solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi
Gruppi   di   misura   elettronici  statici  (di  seguito:  Gms)  con
telelettura  e  teletrasmissione  dei  dati, che per i restanti punti
solo  la maggior  parte  di  quelli  in alta tensione erano dotati di
complessi  di  misura  idonei alla rilevazione delle potenze orarie e
che il processo di installazione dei nuovi Gms presso gli altri punti
di  riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno
2000;
    con  la  medesima  lettera  di  cui  al  precedente alinea l'Enel
Distribuzione S.p.a. ha informato che, nei casi in cui presso i punti
di  riconsegna  non sono installati i complessi di misura idonei alla
rilevazione  oraria dell'energia elettrica vettoriata, la stessa Enel
Distribuzione  S.p.a.  fornisce al Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a., il quale assicura lo scambio dell'energia elettrica
ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall'art.  10,  comma  10.4,  della
deliberazione  n.  13/99,  le  misure  registrate su un arco di tempo
mensile  distinte  per  ciascuna delle fasce orarie come definite dal
provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre
1990, n. 45/90;
    il  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a.  ha
informato  l'Autorita' (prot. Autorita' n. 006496 del 20 aprile 2000)
che  presso  i  punti  di  riconsegna  interessati  da  contratti  di
vettoriamento  e  situati  sulla  rete di trasmissione nazionale sono
installati  complessi  di  misura  idonei  a contabilizzare l'energia
elettrica    vettoriata   secondo   le   modalita'   previste   dalla
deliberazione n. 13/99;
    con  lettera  in  data  30 maggio  2000 (prot. 21898/DI-FD/pd) la
Federelettrica  ha  informato  l'Autorita'  che  solo  le  imprese di
distribuzione  dei  comuni  di Bolzano, Milano, Torino e Verona hanno
provveduto  a  modificare  i  complessi  di misura per il rilevamento
delle  potenze  ogni  quarto  d'ora e che le altre imprese avevano in
corso  un'indagine  per verificare i fornitori ed i costi di acquisto
dei complessi di misura orari;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  integrare  la  deliberazione  n. 13/99 definendo
ulteriori   condizioni   tecniche   ed  economiche  del  servizio  di
vettoriamento dell'energia elettrica in merito agli aspetti di cui al
primo  considerato  e  che, pertanto, sia necessario prevedere che la
facolta'  di  stipulare  contratti  di  vettoriamento in deroga debba
essere  esercitata nel rispetto di tali ulteriori condizioni tecniche
ed economiche;
    per  effetto  dell'approvazione dello schema di contratto-tipo di
vettoriamento  sia  da revocare la deliberazione n. 194/99 e che tale
revoca  debba  decorrere successivamente ad un periodo transitorio al
fine  di  consentire il perfezionamento di contratti di vettoriamento
che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente deliberazione,
siano in corso di formalizzazione;
    sia  opportuno modificare la disposizione di cui agli articoli 7,
comma  7.1,  ultimo  periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della
deliberazione n. 13/99;
  Ritenuto che:
    in molti casi gli attuali complessi di misura installati presso i
punti  di  riconsegna  non  localizzati  sulla  rete  di trasmissione
nazionale  non  siano  idonei  alla  rilevazione  oraria dell'energia
elettrica  prelevata,  come  risulta  dalla verifica effettuata dagli
uffici dell'Autorita', e che, pertanto, sia opportuno prevedere tempi
certi  per  la  sostituzione dei complessi di misura non idonei ed un
regime  dei  corrispettivi  per  l'attivita'  di  misura  nel periodo
antecedente tali sostituzioni;
    in  attesa  di  una  possibile liberalizzazione dell'attivita' di
installazione  e di manutenzione dei complessi di misura dell'energia
elettrica,  nonche'  dell'attivita'  di  rilevazione  e registrazione
delle  misure  medesime,  sia  opportuno prevedere che tali attivita'
rimangano  sotto  la responsabilita' dei gestori delle reti in cui si
trovano i punti di riconsegna;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute   nell'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00.