Art. 10.
         Modifiche della potenza contrattualmente impegnata
  10.1  La  modifica  dell'impegno  di potenza in uno o piu' punti di
consegna  o di riconsegna e l'aggiunta o l'eliminazione di uno o piu'
punti  di  consegna  o  di riconsegna e' efficace a partire dal primo
giorno  del  secondo  mese successivo a quello in cui viene richiesta
dal richiedente e comporta, a partire da tale data, l'adeguamento dei
corrispettivi  di  vettoriamento. Il gestore contraente, entro trenta
giorni  dal ricevimento della richiesta, accoglie la medesima solo se
compatibile  con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del
sistema  elettrico  nazionale.  Entro  lo  stesso termine, qualora il
gestore contraente verifichi la non compatibilita' della richiesta di
modifica  con  la  salvaguardia  della sicurezza di funzionamento del
sistema   elettrico   nazionale,   ne   da'   motivata  comunicazione
all'Autorita'  ed al richiedente secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 4.5, della deliberazione n. 13/99. Se il gestore contraente non
accoglie  la  richiesta  ovvero  non effettua la comunicazione di cui
sopra  entro  i  trenta  giorni  dal  ricevimento  della richiesta di
modifica, questa si intende tacitamente accordata.
  10.2  Il  richiedente  allega  al contratto di vettoriamento idonea
documentazione    attestante   l'interesse   al   vettoriamento   con
riferimento  ai  nuovi  punti  di  consegna o di riconsegna da parte,
rispettivamente,  del  titolare  dell'impianto  di  generazione o del
soggetto  che  ha la disponibilita' del sito in cui si trova il punto
di riconsegna.
  10.3  Ciascun  contratto di vettoriamento puo' essere unificato con
altri   contratti   di   vettoriamento,  su  domanda  dei  rispettivi
richiedenti, a valere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in
cui  e'  presentata  la  richiesta  di  unificazione.  Nella domanda,
presentata  entro il 31 ottobre, i richiedenti specificano a quale di
essi    spettera'    la    titolarita'   del   contratto   risultante
dall'unificazione.    L'unificazione   comporta   l'applicazione   al
contratto   derivante  dall'unificazione  della  disciplina  prevista
dall'art. 11 della deliberazione n. 13/99.