Art. 10. Modifiche della potenza contrattualmente impegnata 10.1 La modifica dell'impegno di potenza in uno o piu' punti di consegna o di riconsegna e l'aggiunta o l'eliminazione di uno o piu' punti di consegna o di riconsegna e' efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene richiesta dal richiedente e comporta, a partire da tale data, l'adeguamento dei corrispettivi di vettoriamento. Il gestore contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, accoglie la medesima solo se compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. Entro lo stesso termine, qualora il gestore contraente verifichi la non compatibilita' della richiesta di modifica con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, ne da' motivata comunicazione all'Autorita' ed al richiedente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 13/99. Se il gestore contraente non accoglie la richiesta ovvero non effettua la comunicazione di cui sopra entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, questa si intende tacitamente accordata. 10.2 Il richiedente allega al contratto di vettoriamento idonea documentazione attestante l'interesse al vettoriamento con riferimento ai nuovi punti di consegna o di riconsegna da parte, rispettivamente, del titolare dell'impianto di generazione o del soggetto che ha la disponibilita' del sito in cui si trova il punto di riconsegna. 10.3 Ciascun contratto di vettoriamento puo' essere unificato con altri contratti di vettoriamento, su domanda dei rispettivi richiedenti, a valere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' presentata la richiesta di unificazione. Nella domanda, presentata entro il 31 ottobre, i richiedenti specificano a quale di essi spettera' la titolarita' del contratto risultante dall'unificazione. L'unificazione comporta l'applicazione al contratto derivante dall'unificazione della disciplina prevista dall'art. 11 della deliberazione n. 13/99.