Art. 11. Modalita' applicative della riconciliazione 11.1 La riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata nell'ambito di un contratto di vettoriamento e' determinata con riferimento al periodo che si conclude alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dell'art. 10 della deliberazione n. 13/99 ed in base alle modalita' applicative riportate nei commi seguenti. 11.2 La richiesta della garanzia di riserva di potenza o la rinuncia alla medesima, se successive alla data di inizio dell'efficacia del contratto di vettoriamento, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e sono efficaci a partire dal 1o gennaio dell'anno seguente. 11.3 Gli eccessi in consegna e gli eccessi in riconsegna che si verificano in ore appartenenti alla stessa fascia oraria sono compensati utilizzando i coefficienti posti sulla diagonale principale delle tabelle 10 o 11 o 12 della deliberazione n. 13/99, a seconda del tipo di impianto di produzione che consegna l'energia elettrica vettoriata. Indicando con Fi X > 0 + la somma degli eccessi di energia consegnata rispetto a quella riconsegnata in ore della fascia Fi e con Fi X <= 0 - la somma degli eccessi di energia riconsegnata rispetto a quella consegnata in ore della fascia Fi, il risultato della riconciliazione nella fascia e': ----> Vedere formula <---- dove a ii e' il coefficiente sulla riga i-esima, colonna iesima, della relativa tabella di scambio. 11.4 I saldi positivi e negativi ottenuti nelle diverse fasce orarie sono compensati nel modo seguente: considerando le fasce orarie nell'ordine F1 - F2 - F3 - F4, si individua il primo saldo X(Fi}+ positivo tra i quattro saldi ottenuti dopo la riconciliazione intrafascia. Tale saldo positivo e' compensato con il primo saldo negativo individuato in modo analogo. Se sono da compensare un saldo positivo nella fascia FX, X(FX) +, ed uno negativo nella fascia FY, X(FY) -, dalla riconciliazione si ottiene il seguente risulatato: ----> Vedere risultato <---- dove *a xy e' il coefficiente sulla riga X-esima, colonna Y-esima, della relativa tabella di scambio. Tale meccanismo si ripete fino a quando residuano saldi di fascia o tutti positivi o tutti negativi. 11.5 Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti positivi, ciascuno di essi viene valorizzato in F1; a questo fine il saldo finale positivo nella fascia FT, con FT=F2, F3, F4, X{FT} +, viene moltiplicato per il coefficiente a (T1), sulla riga T-esima, prima colonna, della tabella 11 della deliberazione n. 13/99. 11.6 Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti negativi, ciascuno di essi viene valorizzato in F4; a questo fine il saldo finale negativo nella fascia FV, con FV=F1, F2, F3, X(FV)-, viene moltiplicato per il coefficiente aV4, sulla riga V-esima, quarta colonna, della tabella 11 della deliberazione n. 13/99. 11.7 Il saldo finale positivo o negativo viene attribuito a ciascun bimestre in proporzione all'energia elettrica consegnata nello stesso bimestre; ai saldi cosi' ottenuti si applica la disciplina prevista dall'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/99, facendo riferimento, per la determinazione dei parametri rilevanti, alla disciplina tariffaria in vigore nel bimestre stesso. 11.8 Nel caso di vettoriamento da piu' punti di consegna ad uno o piu' punti di riconsegna che riguardi tipologie diverse di impianti di generazione di cui all'art. 1, lettere w), x) e y), della deliberazione n. 13/99, per la riconciliazione si applicano, tranne che per la valorizzazione dei saldi finali per i quali si applica quanto previsto ai precedenti commi 11.5 e 11.6, coefficienti ottenuti come media ponderata dei corrispondenti coefficienti delle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99. La ponderazione e' effettuata in base alla quota di pertinenza di ciascun tipo di impianto dell'energia complessivamente consegnata nell'anno nell'ambito di ciascun contratto di vettoriamento.