Art. 12. Compensazione dell'energia elettrica vettoriata a seguito di disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e durante i periodi di manutenzione programmata degli elementi di rete. 12.1 Le quantita' di energia elettrica determinate secondo le modalita' previste al precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, non sono computate ai fini della riconciliazione. 12.2 Le quantita' di energia elettrica determinate secondo le modalita' previste a'l precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, sono compensate in ciascuna fascia oraria con i saldi X(Fi) + e X(Fi) - che, ai sensi del precedente art. 11, comma 11.3, risultano al termine della riconciliazione intrafascia, applicando parametri di scambio pari ad uno. L'eventuale quantita' di energia elettrica non compensabile viene valorizzata al prezzo unitario pari a 2*Ct, dove Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni. 12.3 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma 7.3, i corrispettivi di potenza afferenti al punto di consegna o di riconsegna sono ridotti in proporzione alla riduzione di potenza dovuta al disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili o agli interventi di manutenzione programmata, salvo quanto previsto al successivo art. 13.