Art. 12.
Compensazione   dell'energia   elettrica   vettoriata  a  seguito  di
disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e durante i
     periodi di manutenzione programmata degli elementi di rete.
  12.1  Le  quantita'  di  energia  elettrica  determinate secondo le
modalita'  previste  al  precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, non sono
computate ai fini della riconciliazione.
  12.2  Le  quantita'  di  energia  elettrica  determinate secondo le
modalita'  previste  a'l  precedente  art.  7,  commi 7.1 e 7.2, sono
compensate  in  ciascuna  fascia oraria con i saldi X(Fi) + e X(Fi) -
che,  ai  sensi  del  precedente  art.  11,  comma 11.3, risultano al
termine  della  riconciliazione  intrafascia, applicando parametri di
scambio  pari  ad uno. L'eventuale quantita' di energia elettrica non
compensabile  viene  valorizzata al prezzo unitario pari a 2*Ct, dove
Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica
prodotta  da  impianti  termoelettrici  che  utilizzano  combustibili
fossili   commerciali,   di   cui   all'art.   6,  comma  6.5,  della
deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno 1997, n. 70/97, e successive
modificazioni e integrazioni.
  12.3 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma
7.3,  i  corrispettivi di potenza afferenti al punto di consegna o di
riconsegna  sono  ridotti  in  proporzione  alla riduzione di potenza
dovuta  al disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili
o  agli interventi di manutenzione programmata, salvo quanto previsto
al successivo art. 13.