Art. 13.
           Utilizzo di un punto di riconsegna di emergenza
  13.1 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma
7.3, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto
di riconsegna di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto
di  riconsegna,  indicato  come  principale, localizzato nel medesimo
sito  ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali ed
imprevedibili o dagli interventi di manutenzione programmata, ai fini
del  calcolo  dei  corrispettivi  di  potenza  e dell'applicazione di
quanto previsto dal precedente art. 12, commi 12.1 e 12.2.
  13.2  Nel  caso  in  cui  un punto di riconsegna di emergenza venga
utilizzato per esigenze non imputabili a disservizi di rete per cause
accidentali   ed   imprevedibili  o  ad  interventi  di  manutenzione
programmata, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata nel
suddetto   punto   sono  convenzionalmente  attribuite  al  punto  di
riconsegna  indicato  come principale e localizzato nel medesimo sito
ai  fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione
di quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99, secondo
le modalita' applicative di cui al precedente art. 11.