Art. 13. Utilizzo di un punto di riconsegna di emergenza 13.1 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma 7.3, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di riconsegna di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di riconsegna, indicato come principale, localizzato nel medesimo sito ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili o dagli interventi di manutenzione programmata, ai fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 12, commi 12.1 e 12.2. 13.2 Nel caso in cui un punto di riconsegna di emergenza venga utilizzato per esigenze non imputabili a disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili o ad interventi di manutenzione programmata, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata nel suddetto punto sono convenzionalmente attribuite al punto di riconsegna indicato come principale e localizzato nel medesimo sito ai fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99, secondo le modalita' applicative di cui al precedente art. 11.