Art. 16.
                Contratti di vettoriamento in deroga
  Ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute all'art.
4,  comma  4.4, della deliberazione n. 13/99, e' altresi' consentita,
per  motivate  esigenze  e  previa  autorizzazione dell'Autorita', la
stipula  di  un  contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni
previste  dagli  articoli  da  9 a 14 della presente deliberazione, o
anche  difforme  dallo  schema  di  contratto-tipo di cui all'art. 4,
comma 4.1, della deliberazione n. 13/99.