Art. 16. Contratti di vettoriamento in deroga Ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, e' altresi' consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorita', la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 9 a 14 della presente deliberazione, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 13/99.