Art. 17. Disposizioni transitorie e finali 17.1 Entro il 31 agosto 2000 il gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, anche su supporto informatico, il formato per la presentazione delle richieste di vettoriamento, anche ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste medesime con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. 17.2 Per i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le disposizioni contenute nel precedente art. 6, comma 6.2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001. 17.3 La componente del corrispettivo per l'uso del sistema relativa ai sistemi di misura, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera d), della deliberazione n. 13/99, non si applica ai punti di riconsegna per i quali il complesso di misura dell'energia elettrica vettoriata non sia conforme a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2. In tali punti di riconsegna il periodo di avviamento, di cui al precedente art. 8, si estende per dodici mesi dalla data di installazione del complesso di misura conforme a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2. 17.4 Con effetto a decorrere da novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione e' revocata la deliberazione n. 194/99. 17.5 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 12 luglio 2000 Il Presidente: Ranci