Art. 17.
                  Disposizioni transitorie e finali
  17.1  Entro il 31 agosto 2000 il gestore della rete di trasmissione
nazionale definisce, anche su supporto informatico, il formato per la
presentazione  delle  richieste di vettoriamento, anche ai fini della
valutazione  della  compatibilita'  delle  richieste  medesime con la
salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale.
  17.2  Per  i  punti  di  riconsegna  interessati  da  contratti  di
vettoriamento  gia'  stipulati  alla  data di entrata in vigore della
presente deliberazione, le disposizioni contenute nel precedente art.
6, comma 6.2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.
  17.3 La componente del corrispettivo per l'uso del sistema relativa
ai sistemi di misura, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera d), della
deliberazione  n.  13/99, non si applica ai punti di riconsegna per i
quali  il  complesso  di misura dell'energia elettrica vettoriata non
sia  conforme  a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2. In
tali  punti  di  riconsegna  il  periodo  di  avviamento,  di  cui al
precedente  art.  8,  si  estende  per  dodici  mesi  dalla  data  di
installazione  del complesso di misura conforme a quanto previsto dal
precedente art. 6, comma 6.2.
  17.4  Con  effetto  a  decorrere  da novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente deliberazione e' revocata la deliberazione n.
194/99.
  17.5  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
    Milano, 12 luglio 2000
                                                 Il Presidente: Ranci