Art. 3.
                      Obblighi di informazione
  Entro  sette  giorni  dalla  stipula,  ciascun  gestore  contraente
trasmette,  anche  su  supporto  informatico,  copia dei contratti di
vettoriamento  al  gestore  della rete di trasmissione nazionale. Nel
rispetto  del medesimo termine ciascun gestore contraente comunica al
gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale ogni integrazione o
modificazione riguardante i contratti medesimi.