Art. 3. Obblighi di informazione Entro sette giorni dalla stipula, ciascun gestore contraente trasmette, anche su supporto informatico, copia dei contratti di vettoriamento al gestore della rete di trasmissione nazionale. Nel rispetto del medesimo termine ciascun gestore contraente comunica al gestore della rete di trasmissione nazionale ogni integrazione o modificazione riguardante i contratti medesimi.