Art. 4.
        Integrazione dell'art. 5 della deliberazione n. 13/99
  All'art.  5  della  deliberazione  n. 13/99 e' aggiunto il seguente
comma:
  "5.7  Per  gli  impianti di cui al comma 5.3 le condizioni tecniche
per  l'immissione dell'energia elettrica da vettoriare sono regolate,
per quanto riguarda l'energia reattiva immessa nel punto di consegna,
da  specifico accordo, da allegare al contratto di vettoriamento, fra
il  gestore  della  rete  in  cui si trova il punto di consegna ed il
richiedente,  nel  rispetto  di quanto previsto dalle regole tecniche
vigenti  per  la  progettazione  ed  il  funzionamento degli impianti
elettrici nel sito di connessione alla rete".