Art. 4. Integrazione dell'art. 5 della deliberazione n. 13/99 All'art. 5 della deliberazione n. 13/99 e' aggiunto il seguente comma: "5.7 Per gli impianti di cui al comma 5.3 le condizioni tecniche per l'immissione dell'energia elettrica da vettoriare sono regolate, per quanto riguarda l'energia reattiva immessa nel punto di consegna, da specifico accordo, da allegare al contratto di vettoriamento, fra il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna ed il richiedente, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche vigenti per la progettazione ed il funzionamento degli impianti elettrici nel sito di connessione alla rete".