Art. 5.
Modalita'  per la consegna dell'energia elettrica ed elaborazione dei
      piani di manutenzione programmata degli elementi di rete.
  5.1 Su richiesta del gestore della rete in cui si trova il punto di
consegna,  il  richiedente  fornisce al gestore contraente e, per suo
tramite,  al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna,
entro  le  ore 12 di ogni venerdi' e con le modalita' da quest'ultimo
indicate,  il  programma  di  produzione  su base oraria dell'energia
elettrica  nei  punti di consegna relativo alla settimana successiva.
Il  richiedente  comunica tempestivamente al gestore contraente ed al
gestore della rete in cui si trova il punto di consegna le variazioni
che  incidono per almeno il 20% sulle quantita' indicate dal suddetto
programma,   nonche'   eventuali  indisponibilita'  della  produzione
dell'energia elettrica nel punto di consegna.
  5.2  Il  gestore contraente ed i gestori di rete interessati da una
richiesta   di   vettoriamento  elaborano  i  piani  di  manutenzione
programmata degli elementi di rete afferenti i punti di consegna e di
riconsegna  e  comunicano al richiedente le informazioni rilevanti al
fine  di eventuali riduzioni di immissione o di prelievo dell'energia
elettrica  con  almeno  un  mese di anticipo rispetto agli interventi
previsti. Nel definire i piani di manutenzione programmata della rete
che  incidano  per  almeno il 20% sull'energia elettrica vettoriabile
nel periodo necessario per portare a termine i suddetti interventi, i
gestori   di  rete  interessati  tengono  conto  delle  esigenze  del
richiedente,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in materia di
connessione, gestione ed esercizio degli impianti costituenti la rete
nei punti di consegna e di riconsegna.
  5.3  Il  valore nominale della frequenza nei punti di consegna e di
riconsegna  e'  pari  a  50  Hz. I gestori delle reti interessate dal
vettoriamento   effettuano   le  eventuali  conversioni  da  corrente
continua in alternata.