Art. 5. Modalita' per la consegna dell'energia elettrica ed elaborazione dei piani di manutenzione programmata degli elementi di rete. 5.1 Su richiesta del gestore della rete in cui si trova il punto di consegna, il richiedente fornisce al gestore contraente e, per suo tramite, al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna, entro le ore 12 di ogni venerdi' e con le modalita' da quest'ultimo indicate, il programma di produzione su base oraria dell'energia elettrica nei punti di consegna relativo alla settimana successiva. Il richiedente comunica tempestivamente al gestore contraente ed al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna le variazioni che incidono per almeno il 20% sulle quantita' indicate dal suddetto programma, nonche' eventuali indisponibilita' della produzione dell'energia elettrica nel punto di consegna. 5.2 Il gestore contraente ed i gestori di rete interessati da una richiesta di vettoriamento elaborano i piani di manutenzione programmata degli elementi di rete afferenti i punti di consegna e di riconsegna e comunicano al richiedente le informazioni rilevanti al fine di eventuali riduzioni di immissione o di prelievo dell'energia elettrica con almeno un mese di anticipo rispetto agli interventi previsti. Nel definire i piani di manutenzione programmata della rete che incidano per almeno il 20% sull'energia elettrica vettoriabile nel periodo necessario per portare a termine i suddetti interventi, i gestori di rete interessati tengono conto delle esigenze del richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di connessione, gestione ed esercizio degli impianti costituenti la rete nei punti di consegna e di riconsegna. 5.3 Il valore nominale della frequenza nei punti di consegna e di riconsegna e' pari a 50 Hz. I gestori delle reti interessate dal vettoriamento effettuano le eventuali conversioni da corrente continua in alternata.