Art. 6. Misura dell'energia elettrica vettoriata 6.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore di provvedimento dell'Autorita' di liberalizzazione delle attivita' di installazione e di manutenzione dei complessi di misura, e delle relative attivita' di rilevazione e di registrazione delle misure. 6.2 I complessi di misura consentono almeno la rilevazione e la registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di consegna e di riconsegna, nonche' l'accesso alle medesime registrazioni da parte del soggetto nella cui disponibilita' si trova il sito in cui i complessi sono installati indipendentemente dall'accesso alle medesime registrazioni da parte del gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure. I complessi di misura sono predisposti per l'installazione, su richiesta del richiedente ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il controllo delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica. 6.3 Il gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna e' responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di misura, nonche' della rilevazione e della registrazione delle misure in tale punto. 6.4 Il soggetto titolare di un sito in cui si trova un punto di consegna e' responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di misura relativo a tale punto. 6.5 Il gestore della rete in cui si trova un punto di consegna e' responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nel medesimo punto. 6.6 Il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure in un punto di consegna o di riconsegna trasmette ai gestori che hanno stipulato un contratto di vettoriamento, che interessa tale punto di consegna o di riconsegna, la registrazione delle misure rilevate relative a ciascun mese entro il 10 del mese successivo, al fine di permettere lo svolgimento da parte dei medesimi gestori degli adempimenti amministrativi previsti dal successivo art. 14. 6.7 Ciascun complesso di misura e' sigillato a cura del gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna, alla presenza del soggetto che ha la titolarita' del sito in cui si trova tale punto di consegna o di riconsegna. Le verifiche nel sito dove sono installati i complessi di misura sono effettuate alla presenza di un rappresentante del soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione degli stessi e del gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure. 6.8 I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche adottate dal Comitato elettrotecnico italiano. La precisione dei complessi di misura e' almeno pari a quella raccomandata dallo stesso Comitato, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente. 6.9 Il richiedente puo' installare, a sue spese, ulteriori contatori, ferma restando la validita', ai fini della determinazione delle grandezze elettriche rilevanti per il calcolo dei corrispettivi di vettoriamento e per la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata, delle rilevazioni effettuate dai complessi di misura di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.8. 6.10 Ciascun complesso di misura e' sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della sua installazione e manutenzione. 6.11 I complessi di misura sono provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarita' del proprio funzionamento. Il richiedente, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione del complesso di misura ed il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure comunicano tempestivamente ai soggetti interessati dal vettoriamento qualunque irregolarita' riscontrata nel funzionamento del medesimo complesso. 6.12 Nel caso in cui si verifichino irregolarita' di funzionamento di un complesso di misura, l'intervento di manutenzione e' effettuato, entro quarantotto ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto responsabile ai sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, il quale da' tempestiva informazione al richiedente ed al gestore contraente dell'esito dell'intervento. Per il periodo in cui si e' verificata l'irregolarita' di funzionamento, il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna effettua la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica consegnata o riconsegnata e della potenza immessa o prelevata in base al coefficiente di correzione quantificato dal soggetto responsabile ai sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarita' si e' verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilita', dall'inizio del mese in cui l'irregolarita' e' stata rilevata. Qualora l'irregolarita' di funzionamento sia tale da rendere inattendibili le indicazioni dei complessi di misura, le misure di energia elettrica e di potenza sono stimate mediante confronto con le grandezze relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. 6.13 Il richiedente, il gestore contraente ed il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 6.8. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione del complesso di misura assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalita' del medesimo complesso. 6.14 Il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera d), della deliberazione n. 13/99 comprende anche l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7 ed e' dovuto al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna.