Art. 6.
              Misura dell'energia elettrica vettoriata
  6.1  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino
alla  data  di  entrata  in vigore di provvedimento dell'Autorita' di
liberalizzazione  delle  attivita' di installazione e di manutenzione
dei  complessi di misura, e delle relative attivita' di rilevazione e
di registrazione delle misure.
  6.2  I  complessi  di  misura consentono almeno la rilevazione e la
registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica
attiva  e  reattiva  immessa  e  prelevata nei punti di consegna e di
riconsegna,  nonche'  l'accesso  alle medesime registrazioni da parte
del  soggetto  nella  cui  disponibilita'  si  trova il sito in cui i
complessi   sono   installati   indipendentemente  dall'accesso  alle
medesime  registrazioni  da parte del gestore della rete responsabile
della  rilevazione e della registrazione delle misure. I complessi di
misura   sono  predisposti  per  l'installazione,  su  richiesta  del
richiedente  ed  a  spese  di  quest'ultimo,  di  dispositivi  per il
controllo delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
  6.3 Il gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna e'
responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di
misura,  nonche' della rilevazione e della registrazione delle misure
in tale punto.
  6.4  Il  soggetto  titolare  di un sito in cui si trova un punto di
consegna  e' responsabile dell'installazione e della manutenzione del
complesso di misura relativo a tale punto.
  6.5  Il  gestore della rete in cui si trova un punto di consegna e'
responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nel
medesimo punto.
  6.6  Il  gestore  della rete responsabile della rilevazione e della
registrazione  delle  misure  in un punto di consegna o di riconsegna
trasmette   ai   gestori   che   hanno   stipulato  un  contratto  di
vettoriamento,  che interessa tale punto di consegna o di riconsegna,
la  registrazione delle misure rilevate relative a ciascun mese entro
il  10  del  mese successivo, al fine di permettere lo svolgimento da
parte  dei medesimi gestori degli adempimenti amministrativi previsti
dal successivo art. 14.
  6.7  Ciascun  complesso  di  misura e' sigillato a cura del gestore
della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna, alla
presenza  del soggetto che ha la titolarita' del sito in cui si trova
tale  punto  di  consegna o di riconsegna. Le verifiche nel sito dove
sono  installati  i complessi di misura sono effettuate alla presenza
di  un  rappresentante del soggetto responsabile dell'installazione e
della manutenzione degli stessi e del gestore della rete responsabile
della rilevazione e della registrazione delle misure.
  6.8  I  complessi  di  misura  sono  conformi  alle  norme tecniche
adottate  dal  Comitato  elettrotecnico  italiano.  La precisione dei
complessi di misura e' almeno pari a quella raccomandata dallo stesso
Comitato, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente.
  6.9   Il  richiedente  puo'  installare,  a  sue  spese,  ulteriori
contatori,  ferma restando la validita', ai fini della determinazione
delle grandezze elettriche rilevanti per il calcolo dei corrispettivi
di  vettoriamento  e  per  la  riconciliazione dell'energia elettrica
vettoriata,  delle  rilevazioni effettuate dai complessi di misura di
cui ai precedenti commi 6.2 e 6.8.
  6.10  Ciascun  complesso  di  misura  e' sincronizzato con un unico
riferimento  a cura del soggetto responsabile della sua installazione
e manutenzione.
  6.11  I  complessi  di  misura  sono  provvisti  di  un  sistema di
segnalazione   automatica  di  eventuali  irregolarita'  del  proprio
funzionamento.    Il    richiedente,    il    soggetto   responsabile
dell'installazione  e  manutenzione  del  complesso  di  misura ed il
gestore   della   rete   responsabile   della   rilevazione  e  della
registrazione  delle  misure  comunicano  tempestivamente ai soggetti
interessati dal vettoriamento qualunque irregolarita' riscontrata nel
funzionamento del medesimo complesso.
  6.12  Nel caso in cui si verifichino irregolarita' di funzionamento
di   un   complesso   di  misura,  l'intervento  di  manutenzione  e'
effettuato,  entro  quarantotto  ore  dalla segnalazione automatica o
dalla   comunicazione,   dal   soggetto  responsabile  ai  sensi  dei
precedenti  commi  6.3 e 6.4, il quale da' tempestiva informazione al
richiedente  ed al gestore contraente dell'esito dell'intervento. Per
il  periodo in cui si e' verificata l'irregolarita' di funzionamento,
il  gestore  della  rete  in  cui  si trova il punto di consegna o di
riconsegna   effettua  la  ricostruzione  delle  misure  dell'energia
elettrica  consegnata  o  riconsegnata  e  della  potenza  immessa  o
prelevata  in  base  al  coefficiente  di correzione quantificato dal
soggetto  responsabile  ai  sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, con
effetto   retroattivo  dal  momento  in  cui  l'irregolarita'  si  e'
verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi
di indeterminabilita', dall'inizio del mese in cui l'irregolarita' e'
stata  rilevata. Qualora l'irregolarita' di funzionamento sia tale da
rendere  inattendibili  le  indicazioni  dei  complessi di misura, le
misure  di  energia  elettrica  e  di  potenza  sono stimate mediante
confronto con le grandezze relative ad analoghi periodi o condizioni,
tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
  6.13 Il richiedente, il gestore contraente ed il gestore della rete
responsabile  della  rilevazione  e  della registrazione delle misure
possono  richiedere  in  qualsiasi  momento  la  verifica,  anche  in
contraddittorio,  dei  complessi  di  misura,  rimanendo a carico del
soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in
cui  gli  errori  riscontrati  risultino  compresi  entro i limiti di
precisione  di  cui  al  precedente  comma  6.8.  Qualora  gli errori
riscontrati   superino   tali   limiti,   il   soggetto  responsabile
dell'installazione  e  manutenzione  del complesso di misura assume a
proprio  carico  le  spese di verifica e provvede al ripristino della
funzionalita' del medesimo complesso.
  6.14  Il  corrispettivo  di  cui all'art. 8, comma 8.1, lettera d),
della  deliberazione  n.  13/99  comprende  anche l'adempimento degli
obblighi  di cui ai precedenti commi 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7 ed e' dovuto
al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna.