Art. 7. Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e manutenzione programmata degli elementi di rete 7.1 Nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna o nel caso in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre minuti primi consecutivi, all'immissione in un punto di consegna, determinate da disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili che non dipendono dal funzionamento degli impianti connessi alla rete nello stesso punto, o da interventi di manutenzione programmata degli elementi di rete, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12, al minor valore tra: a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata in tutti i punti di riconsegna e quella complessivamente immessa in tutti i punti di consegna e: b) il valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile conseguente al verificarsi del distacco del generatore o del disservizio di rete, o conseguente all'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata. 7.2 Nel caso in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre minuti primi consecutivi, al prelievo in un punto di riconsegna, determinate da disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili che non dipendono dal funzionamento degli impianti connessi alla rete nello stesso punto, o da interventi di manutenzione programmata degli elementi di rete, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12 al minor valore tra: a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa in tutti i punti di consegna e l'energia elettrica complessivamente prelevata in tutti i punti di riconsegna e: b) il valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile conseguente al verificarsi del disservizio di rete o all'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata. 7.3 Il periodo di tempo nel quale si applica la disciplina di cui al successivo art. 12, comprende le ore fisse interessate dal disservizio di rete o dagli interventi di manutenzione programmata, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi nonche', nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna, il tempo, concordato al momento della stipula del contratto di vettoriamento dal gestore contraente e dal richiedente, per il riavviamento, la risincronizzazione e la presa di carico del medesimo generatore. 7.4 Il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna nel quale si verifica il disservizio di rete comunica tempestivamente al gestore contraente, eventualmente anche su segnalazione del richiedente, l'inizio e la durata del disservizio, nonche' il periodo di tempo complessivo in cui si applica la disciplina di cui al successivo art. 12.