Art. 7.
Disservizi   di   rete  per  cause  accidentali  ed  imprevedibili  e
           manutenzione programmata degli elementi di rete
  7.1 Nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna o nel
caso  in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre
minuti  primi  consecutivi,  all'immissione  in un punto di consegna,
determinate   da   disservizi   di  rete  per  cause  accidentali  ed
imprevedibili  che  non  dipendono  dal  funzionamento degli impianti
connessi   alla   rete   nello  stesso  punto,  o  da  interventi  di
manutenzione  programmata  degli  elementi  di  rete,  si  applica la
disciplina di cui al successivo art. 12, al minor valore tra:
    a) la   differenza   tra   l'energia  elettrica  complessivamente
prelevata  in  tutti  i punti di riconsegna e quella complessivamente
immessa in tutti i punti di consegna
e:
    b) il  valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile
conseguente   al  verificarsi  del  distacco  del  generatore  o  del
disservizio di rete, o conseguente all'esecuzione degli interventi di
manutenzione programmata.
  7.2  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  riduzioni, per un periodo
superiore  a tre minuti primi consecutivi, al prelievo in un punto di
riconsegna,  determinate  da disservizi di rete per cause accidentali
ed  imprevedibili  che non dipendono dal funzionamento degli impianti
connessi   alla   rete   nello  stesso  punto,  o  da  interventi  di
manutenzione  programmata  degli  elementi  di  rete,  si  applica la
disciplina di cui al successivo art. 12 al minor valore tra:
    a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa
in  tutti  i punti di consegna e l'energia elettrica complessivamente
prelevata in tutti i punti di riconsegna e:
    b) il  valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile
conseguente  al  verificarsi del disservizio di rete o all'esecuzione
degli interventi di manutenzione programmata.
  7.3  Il  periodo di tempo nel quale si applica la disciplina di cui
al  successivo  art.  12,  comprende  le  ore  fisse  interessate dal
disservizio  di  rete o dagli interventi di manutenzione programmata,
inclusa  l'ora  fissa  di  inizio  del disservizio o degli interventi
nonche',  nel  caso di distacco del generatore nel punto di consegna,
il  tempo,  concordato  al  momento  della  stipula  del contratto di
vettoriamento  dal  gestore  contraente  e  dal  richiedente,  per il
riavviamento, la risincronizzazione e la presa di carico del medesimo
generatore.
  7.4 Il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di
riconsegna  nel  quale  si  verifica  il disservizio di rete comunica
tempestivamente   al   gestore  contraente,  eventualmente  anche  su
segnalazione  del  richiedente, l'inizio e la durata del disservizio,
nonche'  il  periodo  di  tempo  complessivo  in  cui  si  applica la
disciplina di cui al successivo art. 12.