Art. 8. Avviamento del contratto di vettoriamento 8.1 Fruiscono dell'avviamento per un periodo di dodici mesi i punti di riconsegna che per la prima volta sono interessati da un contratto di vettoriamento. 8.2 Fruiscono, altresi', dell'avviamento, i punti di riconsegna per ciascuno dei quali, anche a seguito delle modifiche di cui al successivo art. 10, comma 10.1, il valore della potenza complessivamente impegnata o richiesta per il prelievo di energia elettrica a qualsiasi titolo, per almeno il 50% delle ore annue, superi di almeno il 25% il valore di potenza complessivamente impegnata o richiesta nel precedente periodo di dodici mesi. In tale caso i dodici mesi dell'avviamento decorrono dal primo giorno del mese in cui si verificano i suddetti maggiori impegni. 8.3 Nel caso in cui viene a mancare in un punto di riconsegna il requisito di cui al primo periodo del precedente comma 8.2, a seguito di ulteriori modifiche della potenza impegnata, cessa di applicarsi l'avviamento relativamente a quel punto, con effetto dal primo giorno del mese in cui il suddetto requisito e' venuto meno. L'avviamento in quel punto di riconsegna non si applica prima della data in cui l'avviamento previsto inizialmente si sarebbe concluso. 8.4 Per il calcolo dei corrispettivi di potenza durante l'avviamento si applica la seguente disciplina: a) per la potenza prelevata in eccesso rispetto all'impegno di potenza nel punto di riconsegna e fino al 120% di tale impegno, il corrispettivo afferente a tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; b) per la potenza prelevata in eccesso rispetto al 120% dell'impegno di potenza nel punto di riconsegna, il corrispettivo afferente a tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari a venticinque volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; c) il richiedente e' tenuto al pagamento di un corrispettivo afferente al punto di riconsegna pari al minor valore tra il corrispettivo complessivo annuale determinato applicando il disposto delle precedenti lettere a) e b) ed il corrispettivo complessivo annuale che si ottiene applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno. 8.5 A ciascun punto di consegna la cui immissione e' attribuita in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 13/99 e del successivo art. 9, ad un punto di riconsegna che usufruisce dell'avviamento, per il calcolo dei corrispettivi di potenza si applica, nelle ore in cui in tale punto di riconsegna si verifica un eccesso di prelievo di potenza rispetto all'impegno, la seguente disciplina: a) per la potenza consegnata in eccesso rispetto al corrispondente impegno ed entro il limite del minor valore tra la potenza effettivamente prelevata in eccesso nel punto di riconsegna ed il 20% di quella impegnata in tale punto nella stessa ora, il corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; b) per la potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra quella impegnata e quella cui e' applicata la disciplina definita alla precedente lettera a), ed entro il limite della potenza effettivamente prelevata in eccesso nel punto di riconsegna, il corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari a venticinque volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; c) per la potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra la potenza impegnata nel punto di consegna, la potenza cui e' applicata la disciplina definita alla precedente lettera a), e la potenza cui e' applicata la disciplina definita alla precedente lettera b), il corrispettivo afferente al punto di consegna e' quello di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99. 8.6 Al fini dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 8.5, nei casi previsti all'art. 11 della deliberazione n. 13/99, si fa riferimento alle potenze impegnate ed effettivamente consegnate o riconsegnate attribuite al percorso convenzionale relativo al punto di riconsegna in regime di avviamento.