Art. 8.
              Avviamento del contratto di vettoriamento
  8.1 Fruiscono dell'avviamento per un periodo di dodici mesi i punti
di riconsegna che per la prima volta sono interessati da un contratto
di vettoriamento.
  8.2 Fruiscono, altresi', dell'avviamento, i punti di riconsegna per
ciascuno  dei  quali,  anche  a  seguito  delle  modifiche  di cui al
successivo   art.   10,   comma   10.1,   il   valore  della  potenza
complessivamente  impegnata  o  richiesta  per il prelievo di energia
elettrica  a  qualsiasi  titolo,  per  almeno il 50% delle ore annue,
superi  di  almeno  il  25%  il  valore  di  potenza complessivamente
impegnata  o richiesta nel precedente periodo di dodici mesi. In tale
caso  i  dodici  mesi  dell'avviamento decorrono dal primo giorno del
mese in cui si verificano i suddetti maggiori impegni.
  8.3  Nel  caso  in cui viene a mancare in un punto di riconsegna il
requisito di cui al primo periodo del precedente comma 8.2, a seguito
di  ulteriori  modifiche della potenza impegnata, cessa di applicarsi
l'avviamento relativamente a quel punto, con effetto dal primo giorno
del mese in cui il suddetto requisito e' venuto meno. L'avviamento in
quel  punto  di  riconsegna  non  si  applica prima della data in cui
l'avviamento previsto inizialmente si sarebbe concluso.
  8.4   Per   il   calcolo   dei  corrispettivi  di  potenza  durante
l'avviamento si applica la seguente disciplina:
    a) per  la  potenza  prelevata in eccesso rispetto all'impegno di
potenza  nel  punto  di riconsegna e fino al 120% di tale impegno, il
corrispettivo  afferente  a  tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5,
della  deliberazione  n. 13/99, e' pari ad una volta il corrispettivo
applicabile alla potenza impegnata;
    b) per   la   potenza  prelevata  in  eccesso  rispetto  al  120%
dell'impegno  di  potenza  nel  punto di riconsegna, il corrispettivo
afferente   a  tale  punto  di  cui  all'art.  7,  comma  7.5,  della
deliberazione  n. 13/99, e' pari a venticinque volte il corrispettivo
applicabile alla potenza impegnata;
    c) il  richiedente  e'  tenuto  al  pagamento di un corrispettivo
afferente  al  punto  di  riconsegna  pari  al  minor  valore  tra il
corrispettivo  complessivo annuale determinato applicando il disposto
delle  precedenti  lettere  a)  e  b) ed il corrispettivo complessivo
annuale  che  si  ottiene applicando il 135% dei corrispettivi di cui
all'art.  7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99,
alla potenza effettivamente prelevata nell'anno.
  8.5  A ciascun punto di consegna la cui immissione e' attribuita in
tutto  o in parte, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 13/99
e  del  successivo  art.  9, ad un punto di riconsegna che usufruisce
dell'avviamento,  per  il  calcolo  dei  corrispettivi  di potenza si
applica,  nelle ore in cui in tale punto di riconsegna si verifica un
eccesso  di  prelievo  di  potenza  rispetto all'impegno, la seguente
disciplina:
    a) per   la   potenza   consegnata   in   eccesso   rispetto   al
corrispondente  impegno  ed  entro  il limite del minor valore tra la
potenza  effettivamente  prelevata in eccesso nel punto di riconsegna
ed  il  20%  di  quella  impegnata in tale punto nella stessa ora, il
corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma
7.5,   della  deliberazione  n.  13/99,  e'  pari  ad  una  volta  il
corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;
    b) per  la  potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra
quella  impegnata  e  quella  cui e' applicata la disciplina definita
alla  precedente  lettera  a),  ed  entro  il  limite  della  potenza
effettivamente  prelevata  in  eccesso  nel  punto  di riconsegna, il
corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma
7.5,  della  deliberazione  n.  13/99, e' pari a venticinque volte il
corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;
    c) per  la  potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra
la  potenza  impegnata  nel  punto  di  consegna,  la  potenza cui e'
applicata  la  disciplina  definita  alla precedente lettera a), e la
potenza  cui  e'  applicata  la  disciplina  definita alla precedente
lettera b), il corrispettivo afferente al punto di consegna e' quello
di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99.
  8.6  Al  fini  dell'applicazione  di quanto disposto dal precedente
comma  8.5,  nei  casi  previsti  all'art.  11 della deliberazione n.
13/99,  si  fa  riferimento  alle potenze impegnate ed effettivamente
consegnate   o  riconsegnate  attribuite  al  percorso  convenzionale
relativo al punto di riconsegna in regime di avviamento.