Art. 9.
Disposizioni   relative  a  punti  di  consegna  e/o  di  ricon-segna
interessati  da  altri  contratti  di vettoriamento o da contratti ad
                            altro titolo.
  9.1  Nel caso in cui uno o piu' punti di consegna siano interessati
anche da altri contratti di vettoriamento:
    a) il  supero  di  potenza,  di  cui all'art. 7, comma 7.5, della
deliberazione  n.  13/99,  nel  punto  di consegna e' determinato con
riferimento  alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti
di  vettoriamento  che riguardano tale punto di consegna. In ciascuna
ora  viene  attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota
del supero di potenza nel suddetto punto di consegna pari al rapporto
tra   la   potenza   impegnata   per  tale  contratto  e  la  potenza
complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che
riguardano  tale punto di consegna; per la ripartizione dei superi di
potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di consegna si
applica quanto previsto dall'art. 11, comma 11.5, della deliberazione
n. 13/99;
    b) ai  fini  della  determinazione  dei pedaggi a copertura delle
perdite,  in  ciascuna  ora  viene  attribuita a ciascun contratto di
vettoriamento   una  quota  dell'energia  elettrica  complessivamente
immessa  nel  punto  di  consegna  pari  al  rapporto  tra la potenza
impegnata  per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata
per  tutti  i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di
consegna;
    c) ai  fini  della  determinazione  della  quantita'  di  energia
elettrica  da  sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina
di cui alla precedente lettera b).
  9.2  Nel  caso  in  cui  uno  o  piu'  punti  di  riconsegna  siano
interessati anche da altri contratti di vettoriamento:
    a) il  supero  di  potenza,  di  cui all'art. 7, comma 7.5, della
deliberazione  n.  13/99,  nel punto di riconsegna e' determinato con
riferimento  alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti
di vettoriamento che riguardano tale punto di riconsegna. In ciascuna
ora  viene  attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota
del  supero  di  potenza  nel  suddetto  punto  di riconsegna pari al
rapporto  tra  la  potenza  impegnata per tale contratto e la potenza
complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che
interessano  tale punto di riconsegna; per la ripartizione dei superi
di  potenza  tra  i  percorsi  convenzionali  relativi  al  punto  di
riconsegna  si applica quanto previsto all'art. 11, comma 11.5, della
deliberazione n. 13/99;
    b) ai  fini  della  determinazione  della  quantita'  di  energia
elettrica  da  sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina
di cui al precedente comma 9.1, lettera b);
  9.3  Nel caso in cui un punto di riconsegna sia interessato da piu'
contratti  di  vettoriamento,  il corrispettivo per l'uso del sistema
relativo ai sistemi di misura e' ripartito in misura uguale tra tutti
i contratti di vettoriamento afferenti a quel punto di riconsegna.
  9.4  Nel  caso  in  cui  un  punto  di  consegna  o  di  riconsegna
interessato da un contratto di vettoriamento sia interessato anche da
un contratto ad altro titolo:
    a) l'immissione o il prelievo di potenza in eccesso rispetto alla
somma delle potenze impegnate per il contratto di vettoriamento e per
il  contratto  di  consegna  o  di  riconsegna  ad altro titolo viene
assoggettato  al  regime  previsto  per tale eccesso dal contratto ad
altro titolo;
    b) ai  fini  della  riconciliazione  si  considera  vettoriata in
ciascuna  ora una quantita' di energia elettrica pari al minor valore
tra  quella  effettivamente  immessa o prelevata e quella che avrebbe
potuto  essere  immessa  o  prelevata  in  tale  ora  senza  superare
l'impegno di potenza del contratto di vettoriamento.