Art. 9. Disposizioni relative a punti di consegna e/o di ricon-segna interessati da altri contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo. 9.1 Nel caso in cui uno o piu' punti di consegna siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento: a) il supero di potenza, di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, nel punto di consegna e' determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna. In ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota del supero di potenza nel suddetto punto di consegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna; per la ripartizione dei superi di potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di consegna si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 11.5, della deliberazione n. 13/99; b) ai fini della determinazione dei pedaggi a copertura delle perdite, in ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota dell'energia elettrica complessivamente immessa nel punto di consegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna; c) ai fini della determinazione della quantita' di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina di cui alla precedente lettera b). 9.2 Nel caso in cui uno o piu' punti di riconsegna siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento: a) il supero di potenza, di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, nel punto di riconsegna e' determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di riconsegna. In ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota del supero di potenza nel suddetto punto di riconsegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che interessano tale punto di riconsegna; per la ripartizione dei superi di potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di riconsegna si applica quanto previsto all'art. 11, comma 11.5, della deliberazione n. 13/99; b) ai fini della determinazione della quantita' di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina di cui al precedente comma 9.1, lettera b); 9.3 Nel caso in cui un punto di riconsegna sia interessato da piu' contratti di vettoriamento, il corrispettivo per l'uso del sistema relativo ai sistemi di misura e' ripartito in misura uguale tra tutti i contratti di vettoriamento afferenti a quel punto di riconsegna. 9.4 Nel caso in cui un punto di consegna o di riconsegna interessato da un contratto di vettoriamento sia interessato anche da un contratto ad altro titolo: a) l'immissione o il prelievo di potenza in eccesso rispetto alla somma delle potenze impegnate per il contratto di vettoriamento e per il contratto di consegna o di riconsegna ad altro titolo viene assoggettato al regime previsto per tale eccesso dal contratto ad altro titolo; b) ai fini della riconciliazione si considera vettoriata in ciascuna ora una quantita' di energia elettrica pari al minor valore tra quella effettivamente immessa o prelevata e quella che avrebbe potuto essere immessa o prelevata in tale ora senza superare l'impegno di potenza del contratto di vettoriamento.