Art. 3.
  Le  confezioni  delle specialita' medicinali devono essere poste in
commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da
questa   amministrazione,   con  le  sole  modifiche  necessarie  per
l'adeguamento al presente decreto.
  La societa' titolare dell'A.I.C. dovra' far pervenire, entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale,  al Ministero della sanita' - Dipartimento della
valutazione  dei  farmaci  e  la  farmacovigilanza  -  ufficio per la
valutazione dell'immissione in commercio delle specialita' medicinali
- una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva,
sia  su  supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico,
unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in
cui  si  attesti  che  gli  stampati  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  n.  178/1991  rispondano  a  quanto  previsto  nel comma
precedente.