Art. 3. Le confezioni delle specialita' medicinali devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto. La societa' titolare dell'A.I.C. dovra' far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della sanita' - Dipartimento della valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza - ufficio per la valutazione dell'immissione in commercio delle specialita' medicinali - una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto nel comma precedente.