Art. 4. Le confezioni della specialita' medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dai numeri A.I.C. 023417013, 023417049, 023417052, 023417064, in precedenza attribuiti, non possono piu' essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.