Art. 4.
  Le  confezioni  della  specialita'  medicinale  di  cui all'art. 1,
contraddistinte  dai  numeri  A.I.C. 023417013, 023417049, 023417052,
023417064,  in precedenza attribuiti, non possono piu' essere vendute
a  decorrere  dal  centottantunesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.