IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1o luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per  cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto   il   decreto  ministeriale  3 maggio  1999  concernente  la
rivalutazione  delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1o gennaio
1999 per il settore agricoltura;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
136 del 23 marzo 2000;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno
1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, e dall'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993,
n.  243  e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000,  la  retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite  per  inabilita'  permanente  e  per  morte,  e'  fissata,  a
decorrere dal 1o luglio 2000, in L. 32.791.000.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite   per  inabilita'  permanente  e  per  morte  decorrenti  dal
1o giugno  1993,  in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma
primo,  lettera b), del citato testo unico, e' fissata, dal 1o luglio
2000,  in  L. 21.724.000,  pari  al  minimale di legge previsto per i
lavoratori dell'industria.