Art. 2.
  A  norma  dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato  dall'articolo  6 della legge
10 maggio  1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11  del decreto
legislativo  23 febbraio  2000,  n.  38,  l'assegno  per l'assistenza
personale continuativa, a decorrere dal 10 luglio 2000, e' fissato in
L. 715.000.