Art. 4.
  A  norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000,  gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere
riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva
minima  non  inferiore  al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3
e 4,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione
presa  a  base  per  l'ultima  rivalutazione  effettuata ai sensi del
medesimo art. 20.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1o agosto 2000

                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                     Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
               Solaroli