Art. 2.
  A  norma  dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo
23 febbraio   2000,  n.  38,  l'assegno  per  l'assistenza  personale
continuativa,   a   decorrere  dal  1o luglio  2000,  e'  fissato  in
L. 715.000.