Art. 3.
  A  norma  dell'art.  85 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in
caso  di  morte  per infortunio o malattia professionale, agli aventi
diritto, a decorrere dal 1o luglio 2000, e' fissato in L. 2.866.000.