Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali   della   Repubblica   italiana  approvato  con  D.P.R.  28
dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  commi  2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni   del  decreto-legge,  integrate  con  le  modificazioni
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Proroga   della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni
                       internazionali di pace
  1.  Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
7 gennaio  2000,  n.  1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
7 marzo  2000,  n.  44,  relativo  alla  partecipazione  di personale
militare  alle  operazioni  in  Macedonia,  in Albania, nei territori
della  ex  Jugoslavia,  a  Hebron  e  in Kosovo, e' prorogato fino al
31 dicembre 2000.
  2. Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista
dal  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura
del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e'
corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei
cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2,  al  personale di cui al
comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
    b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania ed a Hebron;
    c) l'articolo  2,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia.
  4. Per  le  finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1,
il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 40.000 milioni, a
valere   sullo   stanziamento  di  cui  all'articolo 4,  comma 1,  in
relazione  alle  esigenze  di  costruzione  di  opere aggiuntive e di
acquisizione  dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso gli
aeroporti  di  Dakovica  e  di  Pristina,  per le attivita' aeree del
settore  di  competenza  italiano,  di  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali  ((  fissi  e  mobili,  nonche'  per  gli interventi
diretti  all'elevazione  della  qualita'  della  vita )) a favore dei
contingenti (( italiani )) impiegati nell'area balcanica.
 
          Riferimenti normativi:
              Comma 1  - Il  decreto  legge  7  gennaio  2000,  n. 1,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 marzo 2000,
          n.44,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  prorogare  la
          partecipazione  militare italiana a missioni internazionali
          di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  - serie generale - n. 66 del 20 marzo
          2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:
              "Art. 2 (Proroga della partecipazione militare italiana
          a missioni internazionali di pace). - 1. I termini previsti
          dalle  vigenti disposizioni relative alla partecipazione di
          personale   militare   alle  operazioni  in  Macedonia,  in
          Albania,  nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in
          Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000".
              Comma 2  - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n. 941,
          recante:   "Indennita'  al  personale  dell'amministrazione
          dello   Stato   incaricato   di  missione  all'estero",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno
          1926.
              Comma 3  - Il  decreto-legge  21 aprile  1999,  n. 110,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
          n. 186, recante: "Autorizzazione all'invio in Albania ed in
          Macedonia   di   contingenti   italiani  nell'ambito  della
          missione   NATO  per  compiti  umanitari  e  di  protezione
          militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
          aiuti   all'Albania   e  di  assistenza  ai  profughi",  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  -  serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
          riporta il testo dell'art. 1, comma 3:
              "3.  Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito,
          in  aggiunta  allo  stipendio,  ovvero alla paga e ad altri
          assegni  a  carattere  fisso e continuativo, con decorrenza
          dalla   data   di  entrata  nei  territori  o  nelle  acque
          territoriali  dell'Albania  e  della "ex" Jugoslavia e fino
          alla  data  di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il
          31 dicembre  1999, il trattamento di missione all'estero di
          cui  al  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
          moficazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione
          ridotta  all'80%  per  tutta  la  durata  del  periodo.  Si
          applicano   in   materia  di  trattamento  assicurativo  le
          disposizioni  previste  dalla legge 18 maggio 1982, n. 301;
          allo   stesso   personale,   si   applicano,  altresi',  le
          disposizioni  recate  dall'art.  2,  commi 2, 3, 4 e 6, del
          decretolegge   28 gennaio  1999,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
              - Il  decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  77,
          recante:   "Disposizioni   urgenti   relative   a  missioni
          internazionali  di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          87  del  15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli
          3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
          comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:
              "Art. 3-bis - 1-2. (Omissis).
              3.  Al  personale appartenente ai contingenti di cui ai
          commi  1  e  2 si applicano le disposizioni sul trattamento
          economico  previste  dal  decreto-legge  1o luglio 1996, n.
          346,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428.
              4.  Per  le finalita' e nei termini temporali stabiliti
          dal  comma  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
          caso  di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
          della   legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  a
          ricorrere  ad  acquisti  e  lavori da eseguire in economia,
          senza  limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
          2.000 milioni".
              "Art. 3-quater - 1. (Omissis).
              2.  Al  personale appartenente al contingente di cui al
          comma  1  si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo 1998, n. 42.
              3.  Nel  quadro  delle  attivita'  di cui al comma 1 e'
          autorizzata   la   partecipazione  alla  missione  MAPE  di
          personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e della
          Polizia  di  Stato.  In materia di trattamento economico si
          applicano   le   disposizioni   previste  dell'art.  3  del
          decreto-legge   13 gennaio  1998.  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
              "Art. 3-quinquies - 1. (Omissis).
              2.  Al  personale appartenente al contingente di cui al
          comma  1  si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico  previste  dal  decreto-legge  1o luglio 1996, n.
          346,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428".
              "Art. 3-sexies - 1. (Omissis).
              2.  Al  personale appartenente al contingente di cui al
          comma  1  si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo 1998, n. 42".
              "Art.  3-septies - 1. Contro i rischi comunque connessi
          all'impiego  del  personale  di  cui  agli  articoli 3-bis,
          3-ter,  3-quater,  3-quinquies  e  3-sexies si applicano le
          disposizioni    sul   trattamento   assicurativo   previste
          dall'art.  3,  commi  2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
          1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
              2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 3-bis, 3-ter,
          3-quater,   3-quinquies   e   3-sexies,   si  applicano  le
          disposizioni   previste   dall'art.   2,   comma   4,   del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".
              - Il  decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2 agosto  1999,  n. 269,
          recante  "Disposizioni  urgenti in materia di proroga della
          partecipazione   italiana  a  missioni  internazionali  nei
          territori  della  ex  Jugoslavia,  in  Albania  e a Hebron,
          nonche'    autorizzazione   all'invio   di   un   ulteriore
          contingente  di  militari  dislocati  in  Macedonia  per le
          operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          185  del  9 agosto  1999;  si riporta il testo dell'art. 2,
          commi 2 e 2-bis:
              "2.  Al  personale  di cui al comma 1 e' attribuito, in
          aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
          di  entrata  nei territori o nelle acque territoriali della
          "ex"  Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
          comunque  non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
          missione  all'estero  previsto  dal  regio decreto 3 giugno
          1926, n. 941,e successive modificazioni, con corresponsione
          dell'indennita'  di  missione  ridotta all'80% per tutta la
          durata  del periodo. Si applicano in materia di trattamento
          assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio
          1982, n. 301.
              2-bis. Al medesimo personale di cui ai comma 1, qualora
          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di
          prigionia  o  disperso,  continuano ad essere attribuiti il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 2,
          nonche'  lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
          e  continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
          quale   disperso  e'  computato  per  intero  ai  fini  del
          trattamento  di  pensione  e  non  determina  detrazioni di
          anzianita'.  In  caso  di  decesso  per  causa di servizio,
          connesso  all'espletamento  della  missione in Kosovo ed in
          Macedonia,  si  applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981,
          n.  308.  In  caso  di invalidita' per la medesima causa si
          applicano  le  norme  in  materia  di pensione privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092. Tali trattamenti previsti per
          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello
          assicurativo  di  cui  al  comma  2  del presente articolo,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3 giugno  1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
          giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
          n.  1835,  e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
          dall'ordinamento  vigente.  Al personale militare di cui al
          commna  1 del presente articolo si applica il codice penale
          militare  di pace. Foro competente e' il tribunale militare
          di  Roma.  Al  medesimo personale, ai fini del rilascio del
          passaporto  di  servizio,  non si applicano le norme di cui
          all'art.  3,  lettera  b), della legge 21 novembre 1967, n.
          1185".