Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modificazioni apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e' prorogato fino al 31 dicembre 2000. 2. Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania; b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron; c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia. 4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali (( fissi e mobili, nonche' per gli interventi diretti all'elevazione della qualita' della vita )) a favore dei contingenti (( italiani )) impiegati nell'area balcanica.
Riferimenti normativi: Comma 1 - Il decreto legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n.44, recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1: "Art. 2 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace). - 1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000". Comma 2 - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. Comma 3 - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante: "Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si riporta il testo dell'art. 1, comma 3: "3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive moficazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decretolegge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77". - Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante: "Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies: "Art. 3-bis - 1-2. (Omissis). 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni". "Art. 3-quater - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998. n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42". "Art. 3-quinquies - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428". "Art. 3-sexies - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42". "Art. 3-septies - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. 2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174". - Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-bis: "2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301. 2-bis. Al medesimo personale di cui ai comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al commna 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185".