Art. 2. Forze di completamento 1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalita': a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.
Riferimenti normativi: Comma 2 - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 2, comma 3: "Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. - 2. (Omissis). 3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7". Comma 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente: "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997; si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c): "2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241: a) (Omissis); b) d'autorita': 1) per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma; 3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 4) per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; c) d'ufficio: 1) per perdita del grado; 2) per condanna penale per delitti non colposi; 3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma".