Art. 2.
                       Forze di completamento
  1.  Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui
al  presente  decreto,  al  fine  di  garantire  la  funzionalita'  e
l'operativita'    dei   comandi,   degli   enti   e   delle   unita',
l'Amministrazione  della difesa puo' richiamare, su base volontaria e
a  tempo  determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento
in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei
militari  di  truppa  in  servizio  di  leva e dei volontari in ferma
breve.  Tale  personale,  inserito  nelle  forze di completamento, e'
impiegato  in  attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero.
  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 e' attribuito il trattamento
economico   dei  pari  grado  in  servizio.  Ai  militari  di  truppa
richiamati  a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio
di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato
giuridico  ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai
volontari  in  ferma  breve.  I  provvedimenti  di richiamo di cui al
presente  articolo  sono  regolati  con  decreto  del  Ministro della
difesa,   di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione  economica,  nei limiti dei contingenti annuali, e dei
relativi  stanziamenti,  previsti  dalla  legge  di  bilancio per gli
ufficiali  di  complemento,  i  sottufficiali  di  complemento  ed  i
volontari   in   ferma   breve,   fermo   restando   quanto  previsto
dall'articolo 2,  comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196.
  3.   I   predetti  soggetti  cessano  anticipatamente  dal  vincolo
temporaneo  di  servizio  assunto  per  la  fase  di richiamo, con le
seguenti modalita':
    a) in accoglimento di motivata domanda;
    b) ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  lettere  b) e c), del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
quanto applicabile.
 
          Riferimenti normativi:
              Comma 2  - Il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n.
          196,  recante:  "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
          1992,  n.  216,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
          alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale  non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
          generale  -  n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo
          dell'art. 2, comma 3:
              "Art.  2  (Ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio
          permanente). - 1. - 2. (Omissis).
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7".
              Comma 3  - Il  decreto  del Presidente della Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332, concernente: "Regolamento recante
          norme  per  l'immissione  dei  volontari delle Forze armate
          nelle  carriere  iniziali  della  Difesa,  delle  Forze  di
          polizia,  dei  Vigili  del fuoco e del Corpo militare della
          Croce   rossa   italiana",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          231  del  3  ottobre 1997; si riporta il testo dell'art. 8,
          comma 2, lettere b) e c):
              "2.  I  volontari  in  ferma breve sono prosciolti, nel
          rispetto  di  quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241:
                a)  (Omissis);
                b) d'autorita':
                  1)   per  permanente  inidoneita'  psico-fisica  al
          servizio   militare   incondizionato   o   agli  incarichi,
          specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
                  2)  per  protratto,  insufficiente  rendimento  nel
          corso della ferma;
                  3)  per  grave  mancanza  disciplinare ovvero grave
          inadempienza  ai  doveri del militare stabiliti dalla legge
          11 luglio 1978, n. 382;
                  4) per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni;
                c) d'ufficio:
                  1) per perdita del grado;
                  2) per condanna penale per delitti non colposi;
                  3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul
          matrimonio dei militari durante il periodo della ferma".