Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati
complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del
fondo  di  riserva  per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              Comma 1  - La  legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante:
          "Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica", e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
          1995; si riporta il testo dell'art. 1, comma 63:
              "63.  Per  le  spese  connesse  con interventi militari
          all'estero,  anche di carattere umanitario, autorizzati dal
          Parlamento,   correlati  ad  accordi  internazionali,  puo'
          essere  adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
          5  agosto  1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica.  Nessuna
          indennita'   e'  dovuta  agli  obiettori  di  coscienza  in
          servizio    civile   impiegati   in   missioni   umanitarie
          all'estero.    Al   personale   militare   interessato   e'
          corrisposto,  in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
          altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
          trattamento economico accessorio:
                a) trattamento  di missione all'estero previsto dalle
          norme vigenti, se in servizio isolato;
                b) trattamento  di missione all'estero previsto dalle
          norme   vigenti   per   il   Paese   di   destinazione  con
          possibilita',  se  facente  parte  di  un  contingente,  di
          riduzione  dell'indennita'  di missione fino al massimo del
          50  per  cento  da effettuare, in funzione delle condizioni
          ambientali  ed  operative,  con  decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministero del tesoro".