Art. 2.
  L'equipollenza  dei  titoli  indicati nella sezione B della tabella
riportata  nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario
di  radiologia  medica indicato nella sezione A della stessa tabella,
non  produce,  per  il  possessore  del  titolo,  alcun effetto sulla
posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione
del  titolo  nei  rapporti  di lavoro dipendente gia' instaurati alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 27 luglio 2000

                                       p. Il Ministro della sanità
                                                   Labate
     p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
              Guerzoni