Art. 2.
  1. Il  possessore  di  un titolo del pregresso ordinamento indicato
nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una
delle  attivita'  professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia  stata  successivamente  riconosciuta  come  propria  del diploma
universitario  di  terapista  occupazionale  indicato nella sezione A
della  stessa  tabella  2,  puo'  optare  per  il  riconoscimento del
predetto    diploma   corrispondente   all'attivita'   effettivamente
esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata,
in  via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un
periodo  di  tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita'
esercitata deve essere formalmente documentata.
  2. La  domanda  di  opzione  di  cui  al  comma  1  e'  presentata,
unitamente  al  titolo  originale,  all'unita'  sanitaria  locale  di
residenza,  che  provvede  ad annotare sul retro del titolo originale
l'opzione effettuata.
  3. La  unita'  sanitaria  locale  trattiene  ai  propri  atti copia
conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' -
Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  delle  risorse  umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione
con  l'indicazione  del  titolo posseduto e del diploma universitario
per il quale e' stata esercitata l'opzione.

                                                            Tabella 2
Sezione A - Diploma universitario |Sezione B - Titoli equipollenti
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                                  |Terapista della riabilitazione -
                                  |Legge 30 marzo 1971, n. 118 -
Terapista occupazionale - Decreto |Decreto del Ministro della sanità
del Ministro della sanità         |10 febbraio 1974 e normative
17 gennaio 1997, n. 136           |regionali
---------------------------------------------------------------------
                                  |Terapista della riabilitazione -
                                  |Decreto del Presidente della
                                  |Repubblica n. 162, del 10 marzo
                                  |1982 - Legge 11 novembre 1990, n.
                                  |341