Art. 2. 1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista occupazionale indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata. 2. La domanda di opzione di cui al comma 1 e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata. 3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione. Tabella 2 Sezione A - Diploma universitario |Sezione B - Titoli equipollenti --------------------------------------------------------------------- |Terapista della riabilitazione - |Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Terapista occupazionale - Decreto |Decreto del Ministro della sanità del Ministro della sanità |10 febbraio 1974 e normative 17 gennaio 1997, n. 136 |regionali --------------------------------------------------------------------- |Terapista della riabilitazione - |Decreto del Presidente della |Repubblica n. 162, del 10 marzo |1982 - Legge 11 novembre 1990, n. |341