Art. 3. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapista occupazionale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della sanità Labate p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni