Art. 3.
  L'equipollenza  dei  titoli  indicati nella sezione B delle tabelle
sopra  riportate, al diploma universitario di terapista occupazionale
indicato  nelle  sezioni  A delle stesse tabelle, non produce, per il
possessore  del  titolo,  alcun  effetto  sulla  posizione funzionale
rivestita  e  sulle  mansioni  esercitate  in  ragione del titolo nei
rapporti  di  lavoro dipendente gia' instaurati dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2000

                                         p. Il Ministro della sanità
                                                    Labate
p. Il Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica
               Guerzoni