Art. 2.
  L'equipollenza di cui all'art.1, del titolo di meccanico ortopedico
ernista  al diploma universitario di tecnico ortopedico, non produce,
per   il   possessore  del  titolo,  alcun  effetto  sulla  posizione
funzionale  rivestita  e  sulle  mansioni  esercitate  in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 27 luglio 2000

                                        p. Il Ministro della sanità
                                                    Labate
   p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
              Guerzoni