(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
CONVENZIONE   SULLE   MODALITA'  DI  CONFERIMENTO  DELLE  DELEGHE  DI
PAGAMENTO  RELATIVE  AI  VERSAMENTI  UNITARI  E  DI  SVOLGIMENTO  DEL
        SERVIZIO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

                                 Tra

il Ministero delle finanze (di seguito indicato come "Amministrazione
finanziaria ), con sede in Roma, viale Europa n. 242 - codice fiscale
80207790587  - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera nato
a  Roma  il  29 giugno 1946, nella sua qualita' di Direttore centrale
per la riscossione

                                  e

l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio riscossione
dei  tributi  (di seguito denominata anche "Ascotributi") con sede in
Roma,  via  Parigi,  11 - codice fiscale n. 80076850587 rappresentata
dal  dott.  Gerardo Chiro' nato a Torremaggiore (Foggia) il 25 aprile
1947,  nella  sua  qualita'  di  Direttore  generale  della  suddetta
Associazione  giusta delibera del Comitato direttivo del 22 settembre
1999, allegata in estratto
Premesso:
    che,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1, del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  come  modificato  dal  decreto legislativo
23 marzo  1998, n. 56, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
422,  "i  contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei
contributi  dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi
soggetti,  risultanti  dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto";
    che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera a) della legge
28 dicembre  1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o
piu'  decreti  legislativi  in  materia  di riordino della disciplina
relativa  alla  riscossione,  i  versamenti  diretti  possono  essere
effettuati anche mediante delega ai concessionari;
    che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, del decreto legislativo
22 febbraio  1999,  n. 37, i versamenti unitari previsti dal capo III
del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  possono  essere
eseguiti  anche  mediante  delega irrevocabile ai concessionari della
riscossione  convenzionati  si  sensi dell'art. 1, comma 2 del citato
decreto legislativo n. 37/1999;
    che,  ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1, "con convenzione,
approvata  con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di
conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle
operazioni  da  trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e
di  conservazione,  nonche'  le  penalita'  per l'inadempimento degli
obblighi  nascenti  dalla convenzione stessa e la misura del compenso
per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata
tenendo  conto  del costo di svolgimento del servizio, del numero dei
moduli  presentati  dal  contribuente e di quello delle operazioni in
essi  incluse,  della  tipologia  degli  adempimenti  da  svolgere  e
dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti  gestito dal sistema; la
convenzione ha durata triennale.";
    che,  ai  sensi  del  comma  3,  del citato art. 1, ai fini della
riscossione  mediante  delega  al  concessionario  "si  applicano, in
quanto  compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti
unitari di cui al comma 1 da parte delle banche";
    che  ai  sensi  dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n.
241/1997,  come  modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del citato
decreto  legislativo  n.  422/1998 "entro il quinto giorno lavorativo
successivo  a  quello  di ricevimento della delega, la banca versa le
somme  riscosse  alla  tesoreria  dello  Stato o alla cassa regionale
siciliana  di  Palermo,  al  netto del compenso ad essa spettante. Si
considerano  non  lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi". Lo
stesso  articolo  dispone  altresi'  che, entro lo stesso termine, la
banca "predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione
i   dati   riepilogativi   delle   somme   a   debito   e  a  credito
complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per
ciascun ente destinatario";
    che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  delle norme citate, si
applicano  ai  concessionari  i  medesimi  termini di versamento alla
Tesoreria  dello  Stato  delle somme riscosse, a titolo di versamento
unitario,  da parte delle banche, nonche' quelli previsti per l'invio
telematico dei relativi dati alla struttura di gestione;
    che  ai  sensi  dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n.
241  del  1997,  con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con  i  Ministeri  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998,
n. 183, e' stata individuata la struttura di gestione cui e' affidato
il  compito  di  ripartire  tra  gli  enti destinatari dei versamenti
unitari  le  somme  a  ciascuno  di  essi  spettanti e determinate le
modalita' di attribuzione di tali somme;
    che  in sede di prima applicazione della normativa di cui al capo
III  del  decreto  legislativo  n.  241 del 1997, e' stato emanato il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 maggio  1998,  n 189,
recante  norme  in  materia  di  versamento  in Tesoreria delle somme
riscosse mediante versamenti unitari;
    che   con   decreto   dirigenziale  15 ottobre  1998  sono  state
determinate  le  modalita'  tecniche di attuazione del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 189 del 1998 sia per il versamento
in  Tesoreria  delle somme riscosse che per l'invio dei relativi dati
alla struttura di gestione;
    che  con  decreto direttoriale 15 dicembre 1998, emanato ai sensi
dell'art.  24,  comma  4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e'
stato  approvato  il  nuovo modello di pagamento per l'esecuzione dei
versamenti unitari con compensazione;
    che  a  seguito  delle  predette modifiche legislative, risultano
abolite  le  modalita'  di  versamento delle imposte e delle ritenute
secondo   la   procedura   di  "conto  fiscale"  di  cui  al  decreto
ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
    che,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del
decreto  legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e dell'art. 23, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997  i contribuenti possono
mettere  a  disposizione  dei  concessionari  convenzionati  le somme
oggetto  della  delega  anche  mediante carte di debito, di credito e
prepagate,  assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi
di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano  scoperti  o comunque non
pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato ed
il versamento omesso. Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 23, "le
modalita'  di esecuzione dei pagamenti sono stabilite con convenzione
approvata  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro";
    che  il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita'
di   svolgimento  del  servizio  di  accoglimento  delle  deleghe  di
pagamento  da  parte  dei  concessionari  secondo  criteri uniformi a
livello nazionale;
    che  l'Ascotributi,  in  quanto  associazione  dei  concessionari
operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri
associati accordi e/o convenzioni per l'effettuazione del servizio di
riscossione;
    che  il  sistema  dei  concessionari  e'  in  grado,  fornendo un
collaudato   servizio   di   trasmissione  telematica  del  dati,  di
soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;
tutto cio' premesso,
                      si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
    Il  Ministero  delle  finanze  e  l'Ascotributi convengono che il
servizio  di accoglimento delle deleghe di pagamento che sara' svolto
dai  concessionari  convenzionati, nell'interesse del Ministero delle
finanze,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2, del decreto legislativo
22 febbraio  1999,  n.  37, e' disciplinato secondo le modalita' e le
condizioni di seguito specificate.
    L'Ascotributi  assume l'impegno di comunicare ai concessionari il
testo  della presente convenzione. I concessionari comunicano la loro
adesione  al Ministero delle finanze, per il tramite dell'Ascotributi
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa convenzione.
                               Art. 2.
                      Oggetto della convenzione
    La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  22 febbraio 1999, n. 37, ha per oggetto la
determinazione   delle   modalita'   di  svolgimento,  da  parte  dei
concessionari   convenzionati   (di   seguito   indicati   come   "il
concessionario")  del  servizio  di  accoglimento  delle  deleghe  di
pagamento  relative  ai  versamenti  unitari  di  cui all'art. 17 del
decreto  legislativo  n.  241  del  1997, come modificato dai decreti
legislativi  19 novembre  1998, n. 422 e 24 marzo 1999, n. 81, dovuti
allo  Stato,  all'INPS,  alle  regioni  ed  enti  locali e altri enti
previdenziali  e  assicurativi  da parte dei contribuenti, nonche' la
fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto
e  le  penalita'  per  l'inadempimento  degli obblighi nascenti dalla
convenzione stessa.
    Le  obbligazioni delle parti, che hanno natura privatistica, sono
regolate  dalla  presente  convenzione  e,  per  quanto  in  essa non
previsto, dalle norme del codice civile.
                               Art. 3.
                     Accoglimento delle deleghe
    Il  concessionario accoglie le deleghe di pagamento consegnate ai
propri  sportelli,  senza  fare distinzione in relazione al domicilio
fiscale dei contribuenti.
    Il concessionario e' tenuto ad accogliere le deleghe di pagamento
anche  in  caso  di  saldo  finale  uguale  a zero mentre e' tenuto a
rifiutare le deleghe con saldo finale negativo.
    Le  deleghe  di pagamento sono conferite con la utilizzazione del
modello   gia'  citato,  conforme  a  quello  approvato  con  decreto
direttoriale 15 dicembre 1998.
    Il   concessionario   predispone   e  tiene  a  disposizione  dei
contribuenti  presso  i propri sportelli la modulistica da utilizzare
per  il  conferimento delle deleghe di pagamento, unitamente al testo
delle "avvertenze per la compilazione", quale approvato dal Ministero
delle finanze.
    Il  testo delle "avvertenze", che puo' essere stampato unitamente
al  modello  o  in  un  foglio  a  parte da tenere a disposizione dei
contribuenti  interessati,  e' aggiornato in relazione alle modifiche
normative  intervenute  ovvero in relazione alla istituzione di nuovi
codici  di  versamento,  secondo le indicazioni fornite dal Ministero
delle finanze. E' comunque consentito al concessionario utilizzare la
modulistica  con  le  avvertenze  non  aggiornate fino ad esaurimento
delle scorte.
    Il  concessionario  e'  tenuto  a  mettere  a  disposizione della
clientela  l'elenco dei codici tributo, delle causali contributo, con
l'indicazione della struttura dei periodi di riferimento di ognuno di
essi  e  delle  relative  legende, quale fornito dall'Amministrazione
finanziaria.   In  caso  di  aggiornamento  il  concessionario  rende
disponibile ai contribuenti la nuova versione di detto elenco entro i
quindici   giorni   lavorativi   successivi   al   ricevimento  della
comunicazione dell'Amministrazione finanziaria.
    Le  deleghe di pagamento conferite con modulistica predisposta da
terzi  sono  accolte  sempre  che  il  modello, oltre a rispettare la
conformita'   e   i  requisiti  previsti  dal  terzo  paragrafo,  sia
predisposto   in   almeno   tre   copie,   riporti  la  denominazione
dell'impresa  che  lo  ha  stampato  e  rechi la dizione "conforme al
modello ministeriale".
                               Art. 4.
          Controllo dei dati esposti sui modelli di delega
    All'atto   del   conferimento   della  delega  di  pagamento,  il
concessionario verifica:
      a)  la  completezza  dei  dati  richiesti  dalla  sezione 1 del
modello (contribuente) approvato con il citato decreto direttoriale;
      b)  con riferimento ad oggi pagamento effettuato ovvero ad ogni
rimborso  portato in compensazione, la presenza di tutti gli elementi
identificativi previsti nel modello;
      c)  con  riferimento  ai dati esposti nella sezione 2 (erario),
nella  sezione  3  (INPS)  nella sezione 4 (regioni ed enti locali) e
nella sezione 5 (alti enti previdenziali e assicurativi) del modello,
la  presenza  e  l'esattezza del saldo algebrico indicato in ciascuna
sezione;
      d)  con  riferimento  al punto 6 del modello (saldo finale), la
presenza  e  l'esattezza del saldo algebrico indicato, il cui importo
non deve essere mai inferiore a zero;
      e)  che  i rimborsi portati in compensazione (importi a credito
compensati),  esposti  nella  sezione  2  (erario),  nella  sezione 3
(INPS),  nella  sezione  4 (regioni ed enti locali) e nella sezione 5
(altri  enti  previdenziali e assicurativi) del modello, non superino
la  cifra  di  500  milioni  di  lire  per  delega  sulla  base delle
specifiche tecniche fornite dal Ministero delle finanze;
      f) la presenza della firma del soggetto delegante.
    Il  concessionario  richiede  al soggetto delegante di completare
gli  elementi  omessi  ovvero  di  correggere  quelli errati mediante
presentazione  di  una  nuova  delega.  La  delega  di  pagamento  e'
rifiutata  qualora le integrazioni o correzioni richieste non vengano
effettuate.
                               Art. 5.
                      Attestazione di pagamento
    Per  ciascuna  delega  di  pagamento  accolta  il  concessionario
restituisce al soggetto delegante la copia firmata del modello, quale
attestazione dell'avvenuto pagamento. Le deleghe di pagamento accolte
sono irrevocabili ad eccezione di quanto previsto nel successivo art.
11 (pagamento mediante assegni).
    L'attestazione  di pagamento e' rilasciata anche nel caso in cui,
per  effetto  dei  rimborsi  richiesti  portati  in compensazione, la
delega di pagamento esponga al punto 6 (saldo finale) un saldo finale
uguale a zero.
                               Art. 6.
   Modalita' di versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato
    Il  concessionario  delegato,  quotidianamente ed entro il quinto
giorno  lavorativo  successivo al ricevimento della delega, versa, al
netto  delle  commissioni spettanti, in via telematica una somma pari
all'ammontare   dei   saldi   finali   dei   modelli  di  versamento,
nell'apposita  contabilita'  speciale, istituita presso la sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  indicata  dalla Banca d'Italia,
denominata  "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle
finanze  -  Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale per la
riscossione.
    L'operazione  di  versamento  e' effettuata, tramite la banca del
concessionario, mediante bonifico da eseguire attraverso la procedura
BIR, secondo le regole dalla stessa previste.
    Il  versamento  e' effettuato al netto del compenso spettante, da
recuperare  in via prioritaria sull'importo del saldo della sezione 2
(erario)  del  modello  e,  solo in caso di incapienza, su quello del
saldo  della  sezione  3 (INPS), 4 (regioni ed enti locali), 5 (altri
enti previdenziali e assicurativi).
    L'ordine  di  pagamento tramite procedura BIR deve essere inviato
alla  Banca  d'Italia  entro  le  ore 16 del quarto giorno lavorativo
successivo  all'accoglimento  delle deleghe, con regolamento entro il
giorno  lavorativo  successivo  (ore  15,50  ovvero  12,40 in caso di
semifestivita' nazionale).
    Qualora  il  concessionario eccezionalmente non fosse in grado di
determinare   con   precisione  l'importo  da  versare,  l'ordine  di
pagamento  tramite procedura BIR da inviare alla Banca d'Italia entro
il  termine  temporale  indicato  al  comma  precedente  puo'  essere
effettuato  per  un  importo parziale e deve contenere l'informazione
del  presumibile  ammontare  integrativo  che  sara' versato entro il
giorno lavorativo successivo.
    L'ordine  di  pagamento  tramite  procedura  BIR relativo a detto
versamento  integrativo deve essere inviato alla Banca d'Italia entro
le  ore  14,50 (12,20 in caso di semifestivita' nazionale) del quinto
giorno   lavorativo   successivo   all'accoglimento   delle  deleghe,
regolamento  nello  stesso  giorno (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di
semifestivita' nazionale).
    In caso di impossibilita' di utilizzo della procedura BIR:
      entro  le  ore  16  del  quarto  giorno  lavorativo  successivo
all'accoglimento  delle  deleghe,  in luogo dell'invio dell'ordine di
pagamento,  la  banca  del  concessionario  deve segnalare alla Banca
d'Italia  -  con  le  modalita'  in  vigore per il sistema bancario -
l'ammontare  del versamento che verra' regolato nel giorno lavorativo
successivo;
      nella  data  di  regolamento  la  banca del concessionario deve
eseguire  il  versamento  con  le  modalita' in vigore per il sistema
bancario.
                               Art. 7.
                       Versamenti integrativi
    Nel  caso  di  versamenti  inferiori  a  quelli  dovuti,  per  la
differenza  il  concessionario  effettua  il versamento in tesoreria,
cosi' come indicato all'art. 6.
    L'informazione  relativa all'ammontare del versamento integrativo
deve  essere trasmessa alla Struttura di gestione, individuata con il
decreto  interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, previsto dall'art.
22,  comma  3,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita'  proprie  della  procedura  utilizzata  per  il  versamento
ordinario.
                               Art. 8.
                        Acquisizione dei dati
    Il  Concessionario  provvede ad acquisire su supporto informatico
sia  i  dati  contenuti nelle deleghe di pagamento accolte sia quelli
relativi   ai  versamenti  effettuati.  Ove  il  codice  fiscale  del
contribuente,  indicato  nella  sezione 1 (contribuente) del modello,
risulti  errato,  il  concessionario  acquisisce  le generalita' o la
denominazione del contribuente stesso.
    L'acquisizione  e'  effettuata  secondo  le  specifiche  tecniche
previste   dal  decreto  dirigenziale  15 ottobre  1998,  emanato  in
attuazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 maggio
1998,   n.   189,   e   successive  modificazioni.  Il  programma  di
acquisizione dei dati e' scelto autonomamente dal concessionario.
    Prima  della  trasmissione  alla  struttura  di  gestione, i dati
relativi  alle  deleghe  di pagamento e ai versamenti effettuati sono
sottoposti  a controllo utilizzando programmi elettronici e strumenti
tabellari  forniti  e  costantemente  aggiornati dall'Amministrazione
finanziaria.
    Ai fini sanzionatori si intendono validi unicamente gli esiti dei
controlli effettuati dalla struttura di gestione.
    L'Amministrazione finanziaria mantiene attivo, a disposizione dei
concessionari,  un  ambiente elaborativo di prova utilizzabile sia in
fase di avvio che di adeguamento della procedura.
                               Art. 9.
                        Trasmissione dei dati
    Il  concessionario delegato trasmette, entro le ore 24 del quinto
giorno  lavorativo  successivo all'accoglimento delle deleghe, i dati
analitici  e  le  rendicontazioni  delle  operazioni eseguite, previa
verifica  della  loro  integrita',  in unico flusso alla struttura di
gestione,  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  stabilite dal
decreto  dirigenziale  15 ottobre  1998,  emanato  in  attuazione del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 maggio 1998, n.
189.
    L'invio   alla  struttura  di  gestione  e'  effettuato  mediante
utilizzo della rete nazionale dei concessionari gestita dal Consorzio
nazionale  concessionari  (di seguito indicato come "il CNC"). Il CNC
e'  dotato  di  procedure  per il disaster recovery e si avvale di un
centro  alternativo  per  il  back  up, in modo da essere in grado di
riattivare il servizio entro 48 ore.
    La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza,
ne  trasmette gli esiti al CNC secondo le specifiche di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998. In caso di esito
positivo  del  controllo,  la  struttura  di  gestione  trasmette  al
medesimo  CNC  un  indicatore  di  accettazione.  In  caso  di  esito
negativo, trasmette la lista degli errori.
    La  struttura  di gestione, al ricevimento dei flussi informativi
trasmessi dai concessionari delegati, ne verifica la rispondenza alle
specifiche tecniche, segnalando eventuali esiti negativi entro 48 ore
dalla ricezione dei flussi stessi.
    I  concessionari  aderenti  alla  presente  convenzione ed il CNC
definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti anche ai fini
di   eventuali   penalita'   derivanti   da   inadempimenti  del  CNC
nell'esercizio  delle  funzioni  ad  esso  affidate dai concessionari
stessi.
                              Art. 10.
                  Versamenti effettuati in eccesso
    Per  i versamenti effettuati in eccesso rispetto a quanto dovuto,
il  concessionario presenta apposita istanza di rimborso al Ministero
delle  finanze - Direzione centrale per la riscossione, attraverso la
struttura di gestione.
    Il  Ministero  delle  finanze  provvede al rimborso, entro trenta
giorni  dalla ricezione della richiesta, mediante accredito sul conto
corrente  bancario  indicato dal concessionario richiedente. La somma
rimborsata  e' aumentata degli interessi per il periodo intercorrente
tra  la data della richiesta di rimborso e la data dell'accredito del
rimborso.
    Gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso annuo pari al
tasso legale vigente alla data della richiesta di rimborso.
    I  termini  e  le  modalita'  di  rimborso  previsti dal presente
articolo  si applicano anche per il pagamento al concessionario della
commissione  ad  esso spettante nel caso in cui le somme incassate in
ciascuna  giornata  non  sono state sufficienti a coprire l'ammontare
della commissione ad esso spettante.
    I  termini  e  le  modalita'  di  rimborso  previsti dal presente
articolo  si applicano anche nel caso di richieste relative a deleghe
pagate con assegno successivamente risultato impagato.
                              Art. 11.
                     Pagamento mediante assegni
    Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso
in  cui  il  contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto
della  delega  mediante  negoziazione  salvo  buon  fine  di  assegno
bancario  tratto  dal contribuente a favore di se stesso o di assegno
circolare  emesso  all'ordine  dello stesso contribuente e girato per
l'incasso  al  concessionario  delegato. In entrambi i casi l'assegno
deve  essere espresso in lire o in Euro e deve essere di importo pari
al saldo finale della delega conferita.
    A   fronte   delle   deleghe   di   cui  al  primo  paragrafo  il
concessionario    annota    gli    estremi   dell'assegno   negoziato
nell'attestazione  di  pagamento  restituita al contribuente ai sensi
dell'art.  5  ed  evidenzia  il pagamento mediante assegno nel flusso
informativo  trasmesso  alla struttura di gestione ai sensi dell'art.
9.
    Se  gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, anche
parzialmente,   il   conferimento   della  delega  si  considera  non
effettuato  e il versamento omesso. L'assegno si considera scoperto o
non pagabile quando la banca trattaria o emittente lo abbia segnalato
come tale alla banca del concessionario.
    Nei  casi  di  cui  al  precedente  paragrafo  il  concessionario
dichiara  al  contribuente  che,  ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  241  del 1997, l'attestazione rilasciata e'
priva  di  qualsiasi  efficacia  dalla  data  di  rilascio  e  che il
pagamento  deve  considerarsi non effettuato. La stessa dichiarazione
e'  dovuta  qualora l'assegno sia stato pagato solo in parte, insieme
alle   informazioni   relative   alle  disponibilita'  a  favore  del
contribuente,  esistenti  presso  il  concessionario  in relazione al
pagamento parziale effettuato dalla banca trattaria.
    Per  le  deleghe  di  cui  al  terzo  paragrafo il concessionario
richiede altresi' alla struttura di gestione l'accredito, sul proprio
conto corrente bancario, delle somme versate ai sensi dell'art. 6. La
richiesta  e'  effettuata,  entro  il  15 del mese successivo per gli
assegni   risultati   scoperti  o  comunque  non  pagabili  nel  mese
precedente, con le modalita' definite nell'art. 10.
    Per  il termine e le modalita' di rimborso da parte del Ministero
delle  finanze  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 10
(versamenti in eccesso).
                              Art. 12.
               Pagamento mediante carta "PagoBancomat"
    Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso
in  cui  il  contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto
della  delega mediante pagamento con carta "PagoBancomat", presso gli
sportelli ove siano installati terminali elettronici idonei a fornire
operazioni  di  pagamento in circolarita' interbancaria. In tal caso,
l'importo  del pagamento eseguito con tale modalita', da considerarsi
definitivo,   deve  essere  pari  al  saldo  finale  del  modello  di
versamento  e  non  puo'  eccedere  quello  autorizzato  dalla  banca
emittente  la  carta  al  momento  della  richiesta  di  utilizzo. Il
concessionario  riversa  l'importo corrispondente alle somme riscosse
mediante  carta  PagoBancomat con le modalita' e nei termini previsti
per il riversamento delle somme riscosse in contanti.
                              Art. 13.
                     Conservazione dei documenti
    Il  concessionario  conserva la copia del modello (attestato) per
un periodo  di  dieci anni successivi a quello in cui l'operazione e'
stata eseguita.
    La  suddetta copia del modello puo' essere conservata sotto forma
di  registrazioni su supporti di immagini "validi e rilevanti a tutti
gli  effetti di legge" ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo
1997, n. 59 e successivi regolamenti di attuazione.
                              Art. 14.
                    Utilizzo di soggetti esterni
    Il  concessionario,  previo  assenso del Ministero delle finanze,
puo' avvalersi di soggetti esterni per l'esecuzione degli adempimenti
previsti  dagli  articoli 8, 9, 13. Ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni di cui al successivo art. 15.
                              Art. 15.
                       Obbligo di riservatezza
    Il trattamento dei dati personali relativi alle attivita' oggetto
della  presente  convenzione  sara'  attuato  dal  concessionario  in
qualita'  di  "Titolare",  secondo  le  norme di salvaguardia dettate
dalla  legge  n. 675, del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni
ed integrazioni. A tal fine il concessionario dichiara che i predetti
dati  non  verranno utilizzati per finalita' diverse da quelle per le
quali  sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per
le  medesime  finalita', anche da soggetti esterni che, per conto del
concessionario,  effettuano  trattamenti  correlati  alle lavorazioni
inerenti il servizio in esame.
    I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto
del  conferimento  dovranno  essere dislocati nell'ambito dell'Unione
europea  e,  comunque,  in  Stati  che  abbiano  dato attuazione alla
convenzione   di   Strasburgo  del  28 gennaio  1981  in  materia  di
protezione  delle  persone  rispetto  al trattamento dei dati, o che,
comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
                              Art. 16.
                     Variazioni delle procedure
    Il  Ministero  delle  finanze  e  l'Ascotributi  definiscono, con
appositi  accordi, le eventuali variazioni alle modalita' ed ai tempi
di  svolgimento del servizio (ivi compresi le specifiche tecniche e i
relativi standard di colloquio) che si rendano opportune o necessarie
anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza
della  relativa  operativita', in modo da tenere conto delle esigenze
organizzative  e  dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle
procedure.
    In   caso  di  modifiche  derivanti  da  eventuali  provvedimenti
legislativi saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalita'
di  applicazione  delle  sanzioni,  tenuto  conto delle variazioni da
apportare alle procedure in essere.
    Le  variazioni  dei programmi derivanti dall'adeguamento all'anno
2000   ed   all'introduzione  dell'Euro  che  si  rendano  necessarie
nell'ambito  della generale revisione delle procedure e dei programmi
utilizzati  dai  concessionari  convenzionati,  non  rilevano ai fini
della  revisione  dei  compensi ne' del diritto di recesso per quanto
previsto   nella  presente  convenzione;  gli  eventuali  adeguamenti
specificatamente  riferiti  al  servizio  richiesto  con  la presente
convenzione,  saranno  valutati di comune accordo dal Ministero delle
finanze  e  dall'Ascotributi  per definirne la rilevanza ai soli fini
dei compensi.
                              Art. 17.
                         Eventi eccezionali
    Qualora  il concessionario non abbia potuto funzionare a causa di
eventi  eccezionali,  i  termini  per la esecuzione degli adempimenti
previsti  nella  presente  convenzione scadenti durante il periodo di
mancato  funzionamento  o nei cinque giorni successivi sono prorogati
di  cinque  giorni,  a  decorrere dal giorno in cui il concessionario
abbia ripreso a funzionare.
    Qualora   il   CNC  ovvero  i  soggetti  esterni  utilizzati  dal
concessionario nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 14,
non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al
primo  paragrafo,  i  termini  per  la  esecuzione  degli adempimenti
previsti  nella  presente  convenzione scadenti durante il periodo di
mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal
giorno  in  cui  il CNC  e  gli  altri soggetti sopraindicati abbiano
ripreso  a  funzionare.  In  tali  casi,  la  situazione  di  mancato
funzionamento e' certificata con dichiarazione del CNC o di uno degli
altri   soggetti,  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge
4 gennaio 1968, n. 15.
    Qualora  la Banca d'Italia non abbia potuto funzionare a causa di
eventi   eccezionali  di  cui  al  primo  paragrafo,  i  termini  per
l'esecuzione  degli  adempimenti  previsti nella presente convenzione
scadenti  durante  il periodo di mancato funzionamento sono prorogati
al  primo  giorno  successivo a quello in cui la Banca d'Italia abbia
ripreso a funzionare.
                              Art. 18.
                           C o m p e n s i
    Considerato  che  le  attivita' e le funzioni che i concessionari
convenzionati  sono  chiamati ad espletare all'atto dello svolgimento
del  servizio  di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai
versamenti  unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, oggetto della presente convenzione, corrispondono, sotto il
profilo   gestionale  ed  operativo,  a  quelle  svolte  dal  sistema
bancario,  si applicano ai concessionari convenzionati, ai fini della
determinazione  dei  compensi,  i  criteri di calcolo adottati per il
settore  del  credito,  con  riferimento  alle  grandezze complessive
assunte nell'ambito della gestione del predetto servizio.
    Pertanto  al  concessionario,  per  lo  svolgimento  del servizio
regolato  nella  presente  convenzione,  spetta  un  compenso  pari a
L. 6.750  salvo quanto previsto ai paragrafi successivi, per ciascuna
delega  di  pagamento  accolta  (compreso il pagamento effettuato con
assegno o carta "PagoBancomat"), anche se il saldo finale e' uguale a
zero.    Il concessionario    trattiene    direttamente   l'ammontare
complessivo  dei  compensi  ad  esso dovuti dalle somme da riversare,
secondo  le modalita' indicate nell'art. 6 ovvero attiva la procedura
di cui all'art. 10.
    Le  parti si danno reciprocamente atto che l'entita' del compenso
viene  come  sopra  concordata nell'importo di L. 6.750, tenuto conto
del  beneficio  che si presume mediamente conseguito, in relazione ad
ogni singola delega, dai concessionari aderenti alla convenzione, per
effetto  della  disponibilita'  temporanea  delle  somme incassate ai
sensi  dei  precedenti  articoli da  1 a 5 e riversate ai sensi degli
articoli 6 e 7.
    Piu'  in  particolare,  le parti si danno reciprocamente atto che
tale  beneficio  e'  stimabile,  quale  valore medio riferito ad ogni
singola delega, nell'importo di L. 6.500 e che, pertanto, il compenso
figurativo globale - pari all'importo del compenso di L. 6.750 di cui
al  secondo  paragrafo del presente articolo e del suddetto beneficio
per un valore medio di L. 6.500 - e' pari a L. 13.250.
    Le  parti si danno inoltre reciprocamente atto che la definizione
del  compenso  e'  stata  effettuata  con riguardo ai costi diretti e
indiretti   relativi   al   servizio   disciplinato   dalla  presente
convenzione  che  si  pone  nell'ambito  del  complessivo  sistema di
pagamento  mediante  delega dei versamenti unitari di cui all'art. 17
del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto, atteso che
ai  fini della determinazione dei compensi per il sistema bancario le
grandezze   considerate   corrispondono   ad  un  totale  di  deleghe
annualmente acquisite pari a 34 milioni e ad un importo globale annuo
dei  pagamenti  pari  a  400.000 miliardi di lire e considerato che i
concessionari della riscossione svolgono le stesse funzioni assegnate
alle  banche,  i  compensi  spettanti  ai medesimi concessionari sono
fissati nella medesima misura e potranno essere ridefiniti sulla base
delle modifiche previste per le banche.
    Le  variazioni  delle procedure di cui all'art. 16 comportano una
variazione  del  compenso  come  sopra  stabilito. Il Ministero delle
finanze  e  l'Ascotributi  determinano,  in  misura  corrispondente a
quella fissata nel settore del credito, l'importo della variazione da
apportare, che e' in ogni caso riconosciuta con decorrenza dalla data
di applicazione della variazione.
    I  compensi  come  sopra determinati sono esenti dall'imposta sul
valore  aggiunto  ai  sensi  dell'art.  10,  n.  5,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
                              Art. 19.
                          P e n a l i t a'
    Per   eventuali  irregolarita'  commesse  nello  svolgimento  del
servizio  si  applicano  le  penalita'  indicate nell'allegato 1 alla
presente convenzione.
                              Art. 20.
                        Disfunzioni operative
    E'  costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti
del  Ministero  delle  finanze  e dell'Ascotributi, con il compito di
esaminare  eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo
svolgimento del servizio e prospettare utili soluzioni.
    Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura il comitato
si  riunisce  nel  piu'  breve tempo possibile e comunque entro dieci
giorni  dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una
delle due parti.
                              Art. 21.
                         Clausola arbitrale
    Ogni controversia nascente dalla presente convenzione e' deferita
ad  un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808
e seguenti del codice di procedura civile.
    La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica
all'altra   parte,   con   atto   notificato  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario,  specificando  l'oggetto  della  domanda  e nominando il
proprio  arbitro.  Qualora  l'altra  parte,  entro venti giorni dalla
predetta  notificazione,  non proceda, con le stesse formalita', alla
nomina  del proprio arbitro, la parte interessata puo' richiedere che
la  nomina  sia  fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo
arbitro e' nominato dal presidente del tribunale di Roma.
    E'  facolta' della parte nei cui confronti e' proposta la domanda
di  arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale nei modi
e termini di cui al paragrafo precedente.
                              Art. 22.
                Adempimenti a carico dell'Ascotributi
    L'Ascotributi  si impegna a informare tutti i concessionari circa
le  variazioni  e  gli  altri  interventi concordati con il Ministero
delle finanze, ai sensi degli articoli 16, 18, 19 e 20.
                              Art. 23.
                      Durata della convenzione
    La presente convenzione ha durata triennale.
    Il   concessionario   ha   facolta'  di  recesso  dalla  presente
convenzione  qualora  le  modalita' di svolgimento del servizio siano
variate secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal
caso  il  recesso e' comunicato al Ministero delle finanze - mediante
lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro tre mesi dal
ricevimento  della  notizia  della variazione apportata ed ha effetto
dal   sesto   mese   successivo   alla   data  di  ricevimento  della
comunicazione.
    L'Ascotributi  ha  facolta' di recesso dalla presente convenzione
qualora   le   modalita'  e  svolgimento  del  servizio  siano  state
significativamente    variate   in   conseguenza   di   provvedimenti
legislativi secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In
tal  caso  il  recesso  e'  comunicato  al  Ministero delle finanze -
mediante  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento, entro tre
mesi  dal  ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha
effetto dal sesto mese successivo alla comunicazione.
                              Art. 24.
                            Registrazione
    La presente convenzione e' soggetta a registrazione a tassa fissa
ai  sensi  degli  articoli 5  e  40  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
                              Art. 25.
                        Valore degli allegati
    Il presente atto si compone di 25 articoli e di due allegati che,
sottoscritti   dalle  parti,  ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale.
      Roma, 12 ottobre 1999

                           Il direttore centrale per la riscossione
                                           Befera
Il direttore generale dell'Ascotributi
              ChirĂ²