Art. 4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 63.405.836.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2000 Il direttore generale: Criscuoli