Art. 2.
  1.  A  decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli
importi  di  cui  all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
1993,  n.  82,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.
  2.  (( Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma
1,  lettere  a),  b)  e  c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite
dalle   seguenti:  "75  miliardi",  le  parole:  "23  miliardi"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi". ))