Art. 2. 1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000. 2. (( Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi". ))