Art. 2-bis.
  1. (( All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137,   la   parola   "autovetture"   e'  sostituita  dalle  seguente:
"autoveicoli". ))
          Riferimenti normativi:
              - L'art.  8,  comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993,
          n.  82,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1993,
          n.  73 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi)  e  convertito  in  legge, con
          modificazioni,   dalla   legge   27 maggio  1993,  n.  162,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123,
          cosi' recita:
              "Art.  8.  -  1.  A  decorrere  dal  periodo di imposta
          relativo  all'anno  1992,  gli  importi  di  L. 22.500 e di
          L. 45.000  previsti,  a  titolo di deduzione forfettaria di
          spese  non  documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dal  comma  4 dell'art. 13 del decreto-legge 27
          aprile  1990,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge    26    giugno   1990,   n.   165,   sono   elevati,
          rispettivamente, a L. 25.000 ed a L. 50.000".
              - L'art.  45,  comma 1, lettere a), b) e c) della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              "Art.  45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
          1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
          di lire:
                a) 75   miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti  dal  comma  1  dell'art.  2  del decreto-legge 28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40;
                b) 83   miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti  dal  comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998;
                c) 130  miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti  dal  comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998.
              - L'art.  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 28 marzo
          2000,  n.  70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
          2000, n. 73 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
          spinte   inflazionistiche)   e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   26 maggio  2000,  n.  137,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2000, n. 122,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              "Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel
          settore assicurativo). - 1. (Omissis).
              2-bis.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,   anche   ai   contratti   di   assicurazione  per
          autoveicoli,  ciclomotori e motocicli relativi alle formule
          tariffarie  di  cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre
          1969,  n.  990, nonche' ai contratti offerti per telefono o
          per  via telematica e ai contratti senza clausola di tacito
          rinnovo  o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo
          stesso assicuratore".