Art. 2-bis. 1. (( All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola "autovetture" e' sostituita dalle seguente: "autoveicoli". )) Riferimenti normativi: - L'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1993, n. 73 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, cosi' recita: "Art. 8. - 1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di L. 22.500 e di L. 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a L. 25.000 ed a L. 50.000". - L'art. 45, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). - 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998. - L'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2000, n. 122, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo). - 1. (Omissis). 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore".