Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Colli di Scandiano e di Canossa", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.