Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia  2000, i vini a denominazione di origine controllata "Colli
di Scandiano e di Canossa" provenienti da vigneti non ancora iscritti
all'albo  dei  vigneti  attualmente  operante  presso  la  camera  di
commercio  competente  per  territorio,  sono tenuti ad effettuare le
denunce  dei  rispettivi  terreni  vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'apposito  albo  dei  vigneti  "Colli  di Scandiano e di
Canossa",  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente decreto.
  I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente  comma, solo per
l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Emilia-Romagna,  le
denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la
regione   stessa   non   abbia   potuto  effettuare,  per  dichiarata
impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.