Art. 3.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa",  in  deroga a quanto previsto
dall'art.  2  del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data
di  entrata  in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio,  nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992,  n.  164,  i  vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali  diverse  da  quelle  indicate  nel  sopracitato  art. 2,
purche'  non  superino  del  15%  il  totale  delle  viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.