Art. 4.
  Chiunque  produce,  pone  in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con  la denominazione di origine controllata "Colli di
Scandiano  e  di Canossa" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio